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Ministero per
i beni e le Attività Culturali
Soprintendenza
per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico del
Piemonte
Il Codice Urbani e la
circolazione dei beni culturali.
Innovazioni, prospettive e
problematiche
Torino, Palazzo Reale, Salone
degli Svizzeri, 21 marzo 2005
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In materia
di beni culturali gli aspetti che toccano la proprietà privata
sono da sempre quelli che più arroventano il dibattito sulle
esigenze della tutela mirata a salvaguardare un patrimonio che,
al di là del suo assetto giuridico, costituisce comunque bene
della collettività.
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Non voglio
certo ripercorrere il filo delle normative che, a partire
dall’antico stato pontificio, hanno voluto contrastare
dispersioni, depauperamenti ed abusi, ma credo possa aiutarci a
interpretare il quadro in cui ora ci collochiamo il ricordare
come tutti i passaggi nodali della legislazione italiana in
materia hanno visto, in preparazione o a posteriori, accesissime
discussioni e grandi momenti di confronto proprio sulle
questioni della proprietà privata, del mercato antiquario,
dell’esportazione.
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Se dalla
nascita dello stato unitario si deve attendere un quarantennio
per veder concretizzarsi una prima legge di tutela, già nel 1865
si affrontano alcuni aspetti, come quelli dell’esproprio per
pubblica utilità (legge 26 giugno 1865, n. 2359), mentre ai
gravissimi rischi cui si sarebbero esposte raccolte di gallerie
e musei con l’abolizione del fidecommesso nel 1871 si provvide
con l’inserimento di un articolo che servirà nel contempo a
garantire le forme di tutela fino alla legge del 12 giugno 1902
“Finché non sia provveduto con legge generale, continueranno ad
aver vigore le leggi ed i regolamenti speciali attinenti alla
conservazione dei monumenti e degli oggetti d’arte”.
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Lo scadere
del secolo vede avvicendarsi proposte di legge particolarmente
mirate a regolamentare le esportazioni di oggetti d’arte viste
come uno degli aspetti più preoccupanti per la conservazione del
patrimonio e, a legge emanata, la preoccupazione di redigere
l’elenco degli edifici monumentali, ma anche delle opere mobili
in mano privata, nonché quella di provvedere alla notifica
d’interesse anche in rapporto al più che decennale dibattito
sull’esportazione, impegna i neonati uffici di tutela, come nel
caso piemontese con l’attività di Alfredo d’Andrade e Alessandro
Baudi di Vesme.
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Anche
l’altro momento nodale della storia della tutela, quello che
precede e segue l’emanazione della fondamentale legge n. 1089
del 6 giugno 1939, è segnato dal dibattito sulla proprietà
privata: ai primi di luglio del 1938 il Convegno dei
Soprintendenti all’Antichità e all’Arte tenutosi a Roma (i cui
esiti vennero pubblicati l’anno seguente sul primo numero de “Le
Arti”, neonata rivista ufficiale della mitica Direzione Generale
Antichità e Belle Arti) vede, tra gli altri temi toccati dal
ministro Bottai, quello dell’esportazione anche nelle sue
ricadute sul mercato antiquario, così come una precisa disanima
dei problemi dell’esportazione viene svolta nella relazione
dell’allora soprintendente torinese Carlo Aru con l’analisi
delle responsabilità dei funzionari, gli aspetti degli illeciti
del contrabbando, le ricadute delle norme sul mercato antiquario
ed i problemi connessi alle tassazioni. Ed è sintomatico notare
come molte delle lucide affermazioni di Aru tocchino argomenti
ancora oggi di attualità.
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Pochi anni
dopo, nel luglio del 1942, il primo Convegno dei Critici di Arte
Antica tenutosi a Venezia sotto la presidenza di Massimo
Bontempelli in concomitanza con la XXIII biennale affronta lo
spinoso problema delle expertises dei dipinti circolanti sul
mercato, della loro attendibilità e correttezza in un difficile
ed irrisolto tentativo di formulare inquadramenti regolamentari
peraltro utopistici. Ma che l’argomento fosse di quelli di
scottante attualità è dimostrato dal rilievo che la stampa
nazionale diede al Convegno.
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L’aver
richiamato momenti salienti delle vicende della tutela in Italia
non è certo un vezzo dello storico quale indubbiamente sono: i
dibattiti che hanno accompagnato le leggi del 1902 e del 1939,
così come ora il Codice Urbani, per quanto attiene lo specifico
della circolazione dei beni culturali certamente si connotano
con i caratteri distintivi dell’epoca, della cultura, della
società loro propri, ma è evidente nel ripercorrerli come alcuni
elementi di fondo siano ricorrenti a testimoniare la presenza di
istanze contrapposte che non è possibile far coesistere in
assoluto.
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L’Associazione Piemontese Antiquari che ha così egregiamente
organizzato questa giornata non me ne voglia, ma se vogliamo
procedere sulla strada di una migliore armonia nella
comprensione reciproca dei ruoli ben diversi che connotano il
nostro operare nei confronti dei beni culturali è bene dirsi fin
da subito con la massima chiarezza che il legittimo desiderio di
non veder mortificata o peggio impedita la propria attività non
può, per onestà intellettuale, non fare i conti con le esigenze
della “protezione” del patrimonio culturale come bene della
collettività, e quindi anche con le limitazioni che da ciò
derivano. Limitazioni che possiamo paragonare alle tante altre,
derivanti dalle normative o più semplicemente dalle regole del
vivere civile, che in nome del bene sociale impongono al singolo
adattamenti o rinunce.
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Sono
peraltro certa che gli antiquari per primi ne convengono e che
le vostre istanze non vogliono rinnegare o ledere questi
principi ed in pieno accordo con voi ribadisco con fermezza come
la piaga di illeciti che quotidianamente aggredisce il nostro
patrimonio culturale sia normalmente da ricondurre ad un
sottobosco del mercato che nulla ha a che vedere con l’autentica
qualità del mondo degli antiquari professionalmente ed
eticamente preparati. Mi piacerebbe però anche poter contare su
di una più fattiva solidarietà del mondo antiquario nel
contrastare le troppe attività semisommerse o i singoli episodi
di devianza che pure abbiamo dovuto registrare anche in una
nobile categoria.
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Ma veniamo
più nel cuore dei problemi che ci affliggono e sono grata ai
funzionari della mia Soprintendenza ai quali sono affidati
settori e servizi dell’Ufficio strettamente attinenti: Bruno
Ciliento per l’Ufficio Esportazione, Fulvio Cervini per
l’Ufficio Mercato Antiquario e Daniele Sanguineti per l’Ufficio
Vincoli hanno contribuito alla odierna presenza del loro “capo”
con precisazioni alla luce della loro esperienza anche
quotidianamente operativa e con argomentazioni utilissime alla
costante prassi che contraddistingue la Soprintendenza torinese,
usa innanzi tutto alla discussione ed al confronto interni sui
grandi temi della tutela.
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Dal momento
che la giornata è dedicata alla “circolazione”, mi pare che
dobbiamo puntare prioritariamente l’obiettivo su due fronti,
quello del vincolo di interesse sui beni di proprietà privata e
quello della movimentazione fuori dai confini nazionali,
riservandomi, se il tempo lo consentirà, di fare almeno qualche
accenno sui rapporti che legano gli uffici di Soprintendenza con
l’esercizio dell’attività antiquaria nell’ambito territoriale
italiano.
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Per quanto
riguarda l’esportazione, le cui regole erano rimaste
sostanzialmente inalterate dal 1939 al 1998, non si può non
riconoscere come il Codice Urbani abbia fatto chiarezza rispetto
ai ben due provvedimenti di legge rapidamente succedutisi nel
biennio 1998 – 99, recependo anche segnalazioni e suggerimenti
migliorativi in alcune procedure.
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E’ chiaro
che per brevità ometto i riferimenti alle normative comunitarie
che nel frattempo erano intervenute sia sul fronte della
circolazione, sia, e soprattutto, per arginare e approntare le
necessarie contromisure in materia di illeciti in esportazione e
per contrastare la nefasta piaga dei furti, ma su questi aspetti
penso si soffermerà il rappresentante dell’agguerrito e
professionalmente ineccepibile Nucleo Tutela Patrimonio
Culturale.
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Se dunque
aveva creato sconcerto per la farraginosità ed il sensibile
protrarsi dei tempi la creazione ad opera della Legge n. 88 del
1998 di un esame in due fasi (ufficio locale e ministero) delle
opere presentate per l’esportazione, tale esame è stato
nettamente semplificato dal nuovo Codice, lasciando al Ministero
la funzione di controllo che auspichiamo possa non solo
supportare i casi più complessi, ma anche aiutare a formulare
quei criteri di omogeneità di indirizzo la cui mancanza è stata
troppe volte in passato oggetto di accusa alla attività degli
Uffici (ma non dimentichiamo che proprio le difformità tanto
vituperate sono state nel contempo allegramente “usate” dagli
esportatori per il proprio tornaconto).
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Se per
l’arte contemporanea già la Legge n. 88 aveva previsto
l’autocertificazione, correttamente il Codice ha reintrodotto la
possibilità di esportazione temporanea per le opere non
vincolate (pur con un enunciato di non limpida interpretazione),
mentre resta aperto un aspetto a nostro giudizio assai grave,
quello dell’introduzione sempre da parte della Legge n. 88 e
confermato dal Codice, della fideiussione obbligatoria per il
prestito di opere di proprietà privata per mostre all’estero,
elemento che nei fatti dissuade la disponibilità dei privati a
collaborare con iniziative spesso di altissimo profilo
culturale, curate non di rado da prestigiosi Musei stranieri
con Soprintendenze italiane e finisce con l’incidere
negativamente proprio su quelle manifestazioni alte che portano
nel mondo la cultura italiana promuovendone l’immagine.
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Dal 1998 è
invece stata abolita totalmente la tassa d’esportazione (già da
tempo ovviamente scomparsa in ambito europeo) secondo scelte
dettate da esigenze non derivanti dai beni culturali e senza
dubbio positive, con questo però innescando un arretramento
nelle già fragili possibilità di acquisto alle collezioni
pubbliche di opere di rilievo e reso più facile la non sempre
limpida attività di pseudo commercianti e pseudo esperti che
inviano all’estero con altissime valutazioni inverosimili
“capolavori”, fatto assai più frequente di quanto non si creda.
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Viene
spontaneo a questo punto toccare un tasto dolente sul quale
tante volte noi per primi ci siamo battuti, purtroppo con scarsi
esiti, quello appunto degli acquisti in sede di esportazione. E’
evidente che le troppo scarnificate disponibilità finanziarie
della pubblica amministrazione incentivano il più che
comprensibile malumore (per usare un eufemismo) di chi si vede
fermare un’opera significativa, magari sulla via dei miticamente
“grassi” mercati londinesi o extraeuropei, con la sola
conseguenza dell’apposizione del vincolo, mentre occorrerebbe
non certo acquistare tutto ciò che viene fermato, ma pervenire
ad un più equilibrato rapporto tra vincoli e acquisizioni.
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Ma i
“grassi” mercati sono poi davvero tali o non gioverebbe una
migliore strutturazione del mercato italiano, sostenuta dagli
antiquari “illuminati” e dai collezionisti consapevoli, quegli
stessi che invece importano meritoriamente dall’estero opere
spesso lecitamente uscite nei secoli ricomponendo le tessere
delle storiche dispersioni?
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L’Ufficio
Esportazione di Torino, che gode fama di notevole rigore (fatto
che interpreto come riconoscimento della sua serietà), ha posto
di recente al Ministero una serie di quesiti sui problemi
aperti, ricevendone assicurazioni di disponibilità per quanto
riguarda lo snellimento delle procedure e l’esigenza di una
sempre maggiore omogeneizzazione dei criteri.
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Resta così
ancora aperto un ulteriore aspetto, quello della circolazione,
quantomeno in ambito europeo e con le dovute garanzie, delle
opere vincolate.
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Da tempo
molti Soprintendenti hanno già espresso anche pubblicamente il
loro parere, come nel mio caso in occasione di passati convegni
o come nel caso di Antonio Paolucci anche con una intervista
pubblicata nel 1998 sul Giornale dell’Arte.
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E’ evidente
come ormai non sia più proponibile ragionare sulla materia in
termini puramente nazionali: da un lato occorre agire a monte,
favorendo al massimo la conoscenza del patrimonio culturale e
agevolando la collaborazione dei settori migliori del mercato e
del collezionismo (troppo spesso ancora attestato in una rigida
chiusura), favorendo altresì coloro che operano alla luce del
sole e in spirito non solo di correttezza, ma di autentica
sensibilità culturale. Se drammatico è, e purtroppo
presumibilmente sarà se non interverranno sensibili crescite
nella consapevolezza comune e gli indispensabili supporti
legislativi che però non vediamo all’orizzonte, il fronte dello
scorporo di collezioni storiche o storicizzate (talora sull’onda
di indiscutibili necessità, ma anche con eredi più o meno
disinvolti) ben diverso è il caso del singolo oggetto d’arte pur
rilevantissimo ma da tempo avulso dal suo contesto per il quale
l’essere a Torino piuttosto che a Bruxelles o a Nizza non può
certo impensierire gli studiosi e le amministrazioni di tutela
che ne conoscano l’ubicazione e che possano garantirne la buona
conservazione, tanto più oggi che le tariffe di un viaggio aereo
che ne consenta l’ispezione non raggiungono in molti casi
l’importo di un pranzo in trattoria.
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Ma è chiaro
che occorre allora superare pregiudizi e paure radicate nella
mentalità corrente e, contemporaneamente operare per il
coordinamento delle legislazioni europee sul piano degli scambi
come su altri,non ultimo quello fiscale.
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L’aver
citato come fenomeno invece da arginare quello degli
smembramenti di collezioni, induce ad evocare ora un altro
fronte drammatico per l’attività di tutela, che coinvolge in
prima istanza l’aspetto vincolistico, ma che non potrà non
rifluire, come in parte è già accaduto, nel mercato antiquario e
nei casi presentati agli Uffici Esportazione, quello degli
arredi dei locali storici.
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Un fronte
drammatico particolarmente sentito a livello torinese per le
vicende recenti, oggetto anche di campagne di stampa. Se
insegne, devantures, vetrine, mobili a muro, boiseries possono
comunque costituire una categoria di beni “infissi per
destinazione” e per ciò stesso ricadenti sotto le normative più
generali dell’articolo 11 del Codice, gli arredi in quanto tali
costituiscono facile terreno di scontro – e di comprensibile
conflittualità – particolarmente là dove gli interessi sono
intrecciati tra i proprietari dell’immobile e gli esercenti. Se
da un lato non si può pensare ad una applicazione
indifferenziata del regime vincolistico (ed in tal senso la
collaborazione avviata con l’amministrazione regionale che ha
promosso il censimento dei locali storici in previsione di una
legge comprensiva di agevolazioni finanziarie e la
collaborazione con l’amministrazione comunale torinese anch’essa
sensibile al problema) non si può neppure pensare di non lottare
per la sopravvivenza di un patrimonio, magari con impieghi di
destinazione diversi ma compatibili, pena la perdita di una
identità della collettività, travolta da nuovi looks
globalizzanti delle grandi catene commerciali.
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Ma torniamo
agli Uffici Esportazione per concludere su questo fronte con
un’ultima considerazione dedicata invece alle importazioni. A
parte l’evidente assurdità di sottoporre a tassazioni anche
elevate l’ingresso in Italia di beni culturali, va ricordato che
gli uffici operano nella maggior parte dei casi su richiesta
delle Agenzie delle Dogane ed in base a normative di tipo
fiscale.
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Confesso di
non aver avuto il tempo materiale per esaminare analiticamente
il pur breve Decreto Legge n. 35 del 14 marzo scorso uscito
sulla Gazzetta Ufficiale del 16 ed in vigore dal 17 che,
rimandando ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio
da emanarsi entro i successivi trenta giorni, affronta all’art.
1 l’aspetto del sistema doganale, della lotta alla
contraffazione e del sostegno all’internazionalizzazione del
sistema produttivo. Si dovrà, come le trattative in atto da
tempo tra i diversi Ministeri coinvolti avevano indicato,
affrontare il riassetto delle procedure di sdoganamento in
presenza di amministrazioni concorrenti con l’auspicabile
snellimento di taluni adempimenti (che comportano spesso impegni
non irrilevanti per le Soprintendenze con scarsa utilità per
tutti e perdite di tempo per gli importatori), fermi restando
l’esplicita conferma ed il richiamo a quanto disciplinato dal
Codice Urbani presenti nell’articolo citato.
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E in questa
sede assume particolare rilievo l’art. 3 dello stesso
recentissimo Decreto, concernente la Semplificazione
amministrativa che aggiorna l’articolo 19 della Legge n. 241 del
7 agosto 1990 sostituendolo con un testo di snellimento che però
anch’esso precisa le peculiarità in ambito di tutela del
patrimonio culturale.
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Ma veniamo
ad esaminare alcuni aspetti più strettamente connessi con il
regime delle opere sottoposte a vincolo.
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Vorrei
sorvolare sull’annosa diatriba circa l’aspetto “vessatorio” che
ovviamente non condivido e che, fortunatamente, comincia a non
essere condiviso anche da sempre più larghe fette dell’esercito
dei proprietari collezionisti in una crescita di matura
consapevolezza del significato complesso di “bene culturale”. Ed
è altresì certo che, pur in presenza di una attività condotta
dalle Soprintendenze in assoluta onestà intellettuale, esistono
margini di discrezionalità nell’applicare valutazioni
incrociando tutti i possibili elementi di giudizio “accertati”
ed “accertabili”. Né intendo soffermarmi sugli aspetti
procedurali introdotti dal Codice, indubbiamente di snellimento
ma ad oggi ancora passibili di qualche “intoppo”
nell’assestamento operativo a seguito della riorganizzazione del
Ministero.
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Se troppo
scarse sono ancora quelle auspicate agevolazioni (innanzi tutto
sul piano fiscale pure ribadite con chiarezza dal Codice sia per
quanto riguarda le spese sostenute per restauri che per quanto
riguarda l’utilizzo di beni culturali in sostituzione totale o
parziale delle imposte, ma il timore è che poi, come avvenuto in
passato, altri settori dell’Amministrazione come quello
Finanziario svuotino nei fatti tali possibilità) per i
proprietari, spesso – nel caso di proprietà immobiliari – in
difficoltà o talora allettati da impossibili sogni speculativi,
non si può non valutare come significativa la procedura di
acquisizione per prelazione al patrimonio pubblico ora attuabile
anche con il concorso degli enti locali.
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Grazie a
tale procedura, per la quale si invoca più attenzione nel
definire le disponibilità di finanziamento statale e si
auspicherebbero modalità di decentramento di budget che forse
ora con le Direzioni Regionali potranno diventare realtà,
l’eccezionale servito da tavola in argento con i punzoni degli
argentieri torinesi Carlo Balbino e Pietro Borrani, le date
1852-1853 e lo stemma dei Duchi di Genova è stato acquisito
dalla Regione Piemonte nel 2000 e la pala eseguita da Macrino
d’Alba per il Duomo di Torino, dispersa in età napoleonica,
emigrata negli Stati Uniti, da lì rientrata e notificata ha
potuto approdare in Galleria Sabauda grazie anche al sostegno
della Fondazione CRT che con la formula dell’accollo del debito
ha consentito l’operazione nei tempi di legge, con un esempio,
come ha definito il Direttore Mario Serio “di una ormai
collaudata e sempre auspicata collaborazione tra Stato e
Istituzioni private”.
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Certo si
vorrebbero anche più snelle procedure nell’iter della pratica
vincolistica, che obbliga i “Beni Artistici” ad una istruttoria
minuziosamente dettagliata nella documentazione, a differenza di
quanto in disponibilità degli uffici preposti alla tutela
archivistica (e disparità ritornano negli obblighi cui sono
tenuti gli operatori del mercato), ma anche questo è tema che
richiederebbe ben altra disponibilità di tempo. Basti solo
indicare al proposito come la necessità di produrre in prima
istanza (e non a procedura ultimata) una esaustiva
documentazione fotografica impedisca ogni ragionevole proposta
anche quando gli Uffici di tutela sono certi dell’esistenza di
un bene rilevante. Una considerazione forse ingenua dal momento
che ancora oggi il Soprintendente o un funzionario vengono
sospettosamente controllati nel loro accedere in certe dimore
private o vengono rigorosamente tenuti entro i confini dei meri
spazi espositivi di certi antiquari nel timore che, novelli
James Bond, carpiscano materia da vincolo.
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Non vorrei
essere fraintesa, ho detto “certe dimore” e “certi antiquari”,
perché molto nel rapporto reciproco è fortunatamente mutato ed
il clima, grazie ad una consuetudine diversa ormai entrata nella
prassi, è di ben più rilassata apertura.
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Voglio
invece soffermarmi, per sottolinearne l’importanza,
sull’articolo 44 del Codice che prevede la possibilità di
ricevere in comodato da privati proprietari beni culturali
mobili, al fine di offrirli alla fruizione della collettività,
qualora si tratti di beni di rilevanza o che rappresentino
significative integrazioni delle pubbliche collezioni,
consentendo al proprietario di beneficiare di “ogni misura
necessaria ai fini della conservazione e del restauro”. Si
tratta quindi – se le Soprintendenze sapranno farsi tramite di
questo aspetto normativo e se il Ministero riuscirà a sortire
dall’attuale impasse nello stanziamento di fondi destinati ai
restauri nel bilancio ordinario – di un importante passo
nell’intesa con la sfera del privato all’insegna dell’incremento
della fruizione pubblica, della tutela e della valorizzazione
del patrimonio culturale italiano, di cui un’ampia quanto
sommersa e preziosa parte è costituita proprio dalle opere
dichiarate di importante interesse storico artistico.
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Se il tempo
a mia disposizione non è inesorabilmente scaduto vorrei ancora
dedicare alcuni minuti a considerare i rapporti che intercorrono
tra gli uffici di tutela ed il mercato antiquario.
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Mi pare
innanzi tutto che occorra evidenziare come nel cosiddetto
“controllo” del mercato si intrecciano due scopi, quello che
potremmo definire “scientifico – patrimoniale” mirato a
individuare opere importanti e non ancora conosciute sulle quali
istruire, se del caso, una pratica di notifica o una proposta di
acquisto e quello “poliziesco – investigativo” mirato al
recupero di opere trafugate o vendute illecitamente e che si
trova a fare i conti con il variegato mondo di fiere, mercati,
esercizi di diversa intitolazione.
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Per il
primo aspetto, quello “alto”, ho già avuto modo di esprimere il
mio parere, e per il secondo lascio la parola alle forze più in
prima linea istituzionalmente, come i Carabinieri del Nucleo
Tutela e gli esponenti della Guardia di Finanza.
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Ma è forse
il caso, parlando del Codice Urbani, di fermarci a ragionare sul
fatto che per un lungo periodo della storia della tutela in
Italia si è riscontrata una carenza legislativa sul fronte del
mercato, colmata solo nel 1975 con l’articolo 10 della Legge n.
44. Troppe sarebbero le riflessioni da fare, ma certo le vicende
successive hanno molto ingarbugliato gli aspetti dei controlli
sugli illeciti con quelli dell’esigenza di garantire
l’acquirente sulla bontà dell’acquisto, con quelli delle
esigenze “conoscitive” tout-court, producendo esiti altalenanti
sulla tenuta dei registri nel loro riferimento al Testo Unico di
Pubblica Sicurezza.
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Oggi il
Codice all’articolo 63 precisa gli adempimenti cui è tenuto
l’antiquario (sostanzialmente l’obbligo di rilasciare la
dichiarazione di inizio d’attività e quello della tenuta del
registro) chiarendone le procedure in un’ottica di
semplificazione e di trasparenza. Un aspetto è ancora in
sospeso, demandato ad un decreto, da emanarsi di concerto con il
Ministro dell’Interno, che riguarda la definizione delle soglie
di valore oltre le quali un oggetto debba ritenersi di
particolare rilevanza e debba quindi essere registrato con più
dettagliata attenzione (e magari corredato di fotografia ci
viene da dire). Il dibattito sulle soglie di valore nel
“certificare” l’eccellenza e su quali garanzie e griglie di
riferimento i valori verranno attribuiti alle opere ci
porterebbe lontano, ma il Codice comunque chiarisce un aspetto
in passato assai controverso, quello dell’obbligo di annotare
tutte le transazioni.
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Le
ispezioni di Soprintendenza, introdotte come semestrali dal
Testo Unico 490/99, vengono lasciate come “periodiche” e senza
scadenziari prefissati ed al proposito sarebbe ora di chiarire
come esse non possano configurarsi come mera verifica della
tenuta del registro, cosa che altri sanno indubbiamente far
meglio di noi, ma dovrebbero invece entrare nel merito degli
oggetti, con alcuni esami diretti in un clima di costruttiva
collaborazione e lungi da tentazioni meramente repressive che
sarebbero nefaste.
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Ma per
concludere, anche il miglior sistema ispettivo, e più in
generale l’attività dedicata al mondo del mercato antiquario (o
più in generale l’attività di tutela), rischiano peraltro di
rimanere una mirabile intenzione ideale se le strutture di
personale delle Soprintendenze, da sempre contraddistinte da
un’altissima professionalità, continuano a permanere nel
gravissimo disagio di carenza che oggi, purtroppo, le ferisce
nel profondo.
Carla Enrica Spantigati
Soprintendente per il Patrimonio
Storico Artistico ed Etnoantropologico del Piemonte |