Ministero per i beni e le Attività Culturali

Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico del Piemonte

 

Il Codice Urbani e la circolazione dei beni culturali.

Innovazioni, prospettive e problematiche

Torino, Palazzo Reale, Salone degli Svizzeri, 21 marzo 2005

In materia di beni culturali gli aspetti che toccano la proprietà privata sono da sempre quelli che più arroventano il dibattito sulle esigenze della tutela mirata a salvaguardare un patrimonio che, al di là del suo assetto giuridico, costituisce comunque bene della collettività.
Non voglio certo ripercorrere il filo delle normative che, a partire dall’antico stato pontificio, hanno voluto contrastare dispersioni, depauperamenti ed abusi, ma credo possa aiutarci a interpretare il quadro in cui ora ci collochiamo il ricordare come tutti i passaggi nodali della legislazione italiana in materia hanno visto, in preparazione o a posteriori, accesissime discussioni e grandi momenti di confronto proprio sulle questioni della proprietà privata, del mercato antiquario, dell’esportazione.     
Se dalla nascita dello stato unitario si deve attendere un quarantennio per veder concretizzarsi una prima legge di tutela, già nel 1865 si affrontano alcuni aspetti, come quelli dell’esproprio per pubblica utilità (legge 26 giugno 1865, n. 2359), mentre ai gravissimi rischi cui si sarebbero esposte raccolte di gallerie e musei con l’abolizione del fidecommesso nel 1871 si provvide con l’inserimento di un articolo che servirà nel contempo a garantire le forme di tutela fino alla legge del 12 giugno 1902 “Finché non sia provveduto con legge generale, continueranno ad aver vigore le leggi ed i regolamenti speciali attinenti alla conservazione dei monumenti e degli oggetti d’arte”.
Lo scadere del secolo vede avvicendarsi proposte di legge particolarmente mirate a regolamentare le esportazioni di oggetti d’arte viste come uno degli aspetti più preoccupanti per la conservazione del patrimonio e, a legge emanata, la preoccupazione di redigere l’elenco degli edifici monumentali, ma anche delle opere mobili in mano privata, nonché quella di provvedere alla notifica d’interesse anche in rapporto al più che decennale dibattito sull’esportazione, impegna i neonati uffici di tutela, come nel caso piemontese con l’attività di Alfredo d’Andrade e Alessandro Baudi di Vesme.
Anche l’altro momento nodale della storia della tutela, quello che precede e segue l’emanazione della fondamentale legge n. 1089 del 6 giugno 1939, è segnato dal dibattito sulla proprietà privata: ai primi di luglio del 1938 il Convegno dei Soprintendenti all’Antichità e all’Arte tenutosi a Roma (i cui esiti vennero pubblicati l’anno seguente sul primo numero de “Le Arti”, neonata rivista ufficiale della mitica Direzione Generale Antichità e Belle Arti) vede, tra gli altri temi toccati dal ministro Bottai, quello dell’esportazione anche nelle sue ricadute sul mercato antiquario, così come una precisa disanima dei problemi dell’esportazione viene svolta nella relazione dell’allora soprintendente torinese Carlo Aru con l’analisi delle responsabilità dei funzionari, gli aspetti degli illeciti del contrabbando, le ricadute delle norme sul mercato antiquario ed i problemi connessi alle tassazioni. Ed è sintomatico notare come molte delle lucide affermazioni di Aru tocchino argomenti ancora oggi di attualità.
Pochi anni dopo, nel luglio del 1942, il primo Convegno dei Critici di Arte Antica tenutosi a Venezia sotto la presidenza di Massimo Bontempelli in concomitanza con la XXIII biennale affronta lo spinoso problema delle expertises dei dipinti circolanti sul mercato, della loro attendibilità e correttezza in un difficile ed irrisolto tentativo di formulare inquadramenti regolamentari peraltro utopistici. Ma che l’argomento fosse di quelli di scottante attualità è dimostrato dal rilievo che la stampa nazionale diede al Convegno.
L’aver richiamato momenti salienti delle vicende della tutela in Italia non è certo un vezzo dello storico quale indubbiamente sono: i dibattiti che hanno accompagnato le leggi del 1902 e del 1939, così come ora il Codice Urbani, per quanto attiene lo specifico della circolazione dei beni culturali certamente si connotano con i caratteri distintivi dell’epoca, della cultura, della società loro propri, ma è evidente nel ripercorrerli come alcuni elementi di fondo siano ricorrenti a testimoniare la presenza di istanze contrapposte che non è possibile far coesistere in assoluto.
L’Associazione Piemontese Antiquari che ha così egregiamente organizzato questa giornata non me ne voglia, ma se vogliamo procedere sulla strada di una migliore armonia nella comprensione reciproca dei ruoli ben diversi che connotano il nostro operare nei confronti dei beni culturali è bene dirsi fin da subito con la massima chiarezza che il legittimo desiderio di non veder mortificata o peggio impedita la propria attività non può, per onestà intellettuale, non fare i conti con le esigenze della “protezione” del patrimonio culturale come bene della collettività, e quindi anche con le limitazioni che da ciò derivano. Limitazioni che possiamo paragonare alle tante altre, derivanti dalle normative o più semplicemente dalle regole del vivere civile, che in nome del bene sociale impongono al singolo adattamenti o rinunce.
Sono peraltro certa che gli antiquari per primi ne convengono e che le vostre istanze non vogliono rinnegare o ledere questi principi ed in pieno accordo con voi ribadisco con fermezza come la piaga di illeciti che quotidianamente aggredisce il nostro patrimonio culturale sia normalmente da ricondurre ad un sottobosco del mercato che nulla ha a che vedere con l’autentica qualità del mondo degli antiquari professionalmente ed eticamente preparati. Mi piacerebbe però anche poter contare su di una più fattiva solidarietà del mondo antiquario nel contrastare le troppe attività semisommerse o i singoli episodi di devianza che pure abbiamo dovuto registrare anche in una nobile categoria.
Ma veniamo più nel cuore dei problemi che ci affliggono e sono grata ai funzionari della mia Soprintendenza ai quali sono affidati settori e servizi dell’Ufficio strettamente attinenti: Bruno Ciliento per l’Ufficio Esportazione, Fulvio Cervini per l’Ufficio Mercato Antiquario e Daniele Sanguineti per l’Ufficio Vincoli hanno contribuito alla odierna presenza del loro “capo” con precisazioni alla luce della loro esperienza anche quotidianamente operativa e con argomentazioni utilissime alla costante prassi che contraddistingue la Soprintendenza torinese, usa innanzi tutto alla discussione ed al confronto interni sui grandi temi della tutela. 
Dal momento che la giornata è dedicata alla “circolazione”, mi pare che dobbiamo puntare prioritariamente l’obiettivo su due fronti, quello del vincolo di interesse sui beni di proprietà privata e quello della movimentazione fuori dai confini nazionali, riservandomi, se il tempo lo consentirà, di fare almeno qualche accenno sui rapporti che legano gli uffici di Soprintendenza con l’esercizio dell’attività antiquaria nell’ambito territoriale italiano.
Per quanto riguarda l’esportazione, le cui regole erano rimaste sostanzialmente inalterate dal 1939 al 1998, non si può non riconoscere come il Codice Urbani abbia fatto chiarezza rispetto ai ben due provvedimenti  di legge rapidamente succedutisi nel biennio 1998 – 99, recependo anche segnalazioni e suggerimenti migliorativi in alcune procedure.
E’ chiaro che per brevità ometto i riferimenti alle normative comunitarie che nel frattempo erano intervenute sia sul fronte della circolazione, sia, e soprattutto, per arginare e approntare le necessarie contromisure in materia di illeciti in esportazione e per contrastare la nefasta piaga dei furti, ma su questi aspetti penso si soffermerà il rappresentante dell’agguerrito e professionalmente ineccepibile Nucleo Tutela Patrimonio Culturale.
Se dunque aveva creato sconcerto per la farraginosità ed il sensibile protrarsi dei tempi la creazione ad opera della Legge n. 88 del 1998 di un esame in due fasi (ufficio locale e ministero) delle opere presentate per l’esportazione, tale esame è stato nettamente semplificato dal nuovo Codice, lasciando al Ministero la funzione di controllo che auspichiamo possa non solo supportare i casi più complessi, ma anche aiutare a formulare quei criteri di omogeneità di indirizzo la cui mancanza è stata troppe volte in passato oggetto di accusa alla attività degli Uffici (ma non dimentichiamo che proprio le difformità tanto vituperate sono state nel contempo allegramente “usate” dagli esportatori per il proprio tornaconto).
Se per l’arte contemporanea già la Legge n. 88 aveva previsto l’autocertificazione, correttamente il Codice ha reintrodotto la possibilità di esportazione temporanea per le opere non vincolate (pur con un enunciato di non limpida interpretazione), mentre resta aperto un aspetto a nostro giudizio assai grave, quello dell’introduzione sempre da parte della Legge n. 88 e confermato dal Codice, della fideiussione obbligatoria per il prestito di opere di proprietà privata per mostre all’estero, elemento che nei fatti dissuade la disponibilità dei privati a collaborare con iniziative spesso di altissimo profilo culturale, curate non di rado da prestigiosi  Musei stranieri con Soprintendenze italiane e finisce con l’incidere negativamente proprio su quelle manifestazioni alte che portano nel mondo la cultura italiana promuovendone l’immagine.
Dal 1998 è invece stata abolita totalmente la tassa d’esportazione (già da tempo ovviamente scomparsa in ambito europeo) secondo scelte dettate da esigenze non derivanti dai beni culturali e senza dubbio positive, con questo però innescando un arretramento nelle già fragili possibilità di acquisto alle collezioni pubbliche di opere di rilievo e reso più facile la non sempre limpida attività di pseudo commercianti e pseudo esperti che inviano all’estero con altissime valutazioni inverosimili “capolavori”, fatto assai più frequente di quanto non si creda.
Viene spontaneo a questo punto toccare un tasto dolente sul quale tante volte noi per primi ci siamo battuti, purtroppo con scarsi esiti, quello appunto degli acquisti in sede di esportazione. E’ evidente che le troppo scarnificate disponibilità finanziarie della pubblica amministrazione incentivano il più che comprensibile malumore (per usare un eufemismo) di chi si vede fermare un’opera significativa, magari sulla via dei miticamente “grassi” mercati londinesi o extraeuropei, con la sola conseguenza dell’apposizione del vincolo, mentre occorrerebbe non certo acquistare tutto ciò che viene fermato, ma pervenire ad un più equilibrato rapporto tra vincoli e acquisizioni.
Ma i “grassi” mercati sono poi davvero tali o non gioverebbe una migliore strutturazione del mercato italiano, sostenuta dagli antiquari “illuminati” e dai collezionisti consapevoli, quegli stessi che invece importano meritoriamente dall’estero opere spesso lecitamente uscite nei secoli ricomponendo le tessere delle storiche dispersioni?      
L’Ufficio Esportazione di Torino, che gode fama di notevole rigore (fatto che interpreto come riconoscimento della sua serietà), ha posto di recente al Ministero una serie di quesiti sui problemi aperti, ricevendone assicurazioni di disponibilità per quanto riguarda lo snellimento delle procedure e l’esigenza di una sempre maggiore omogeneizzazione dei criteri.
Resta così ancora aperto un ulteriore aspetto, quello della circolazione, quantomeno in ambito europeo e con le dovute garanzie, delle opere vincolate.
Da tempo molti Soprintendenti hanno già espresso anche pubblicamente il loro parere, come nel mio caso in occasione di passati convegni o come nel caso di Antonio Paolucci anche con una intervista pubblicata nel 1998 sul Giornale dell’Arte.
E’ evidente come ormai non sia più proponibile ragionare sulla materia in termini puramente nazionali: da un lato occorre agire a monte, favorendo al massimo la conoscenza del patrimonio culturale e agevolando la collaborazione dei settori migliori del mercato e del collezionismo (troppo spesso ancora attestato in una rigida chiusura), favorendo altresì coloro che operano alla luce del sole e in spirito non solo di correttezza, ma di autentica sensibilità culturale. Se drammatico è, e purtroppo presumibilmente sarà se non interverranno sensibili crescite nella consapevolezza comune e gli indispensabili supporti legislativi che però non vediamo all’orizzonte, il fronte dello scorporo di collezioni storiche o storicizzate (talora sull’onda di indiscutibili necessità, ma anche con eredi più o meno disinvolti) ben diverso è il caso del singolo oggetto d’arte pur rilevantissimo ma da tempo avulso dal suo contesto per il quale l’essere a Torino piuttosto che a Bruxelles o a Nizza non può certo impensierire gli studiosi e le amministrazioni di tutela che ne conoscano l’ubicazione e che possano garantirne la buona conservazione, tanto più oggi che le tariffe di un viaggio aereo che ne consenta l’ispezione non raggiungono in molti casi l’importo di un pranzo in trattoria.
Ma è chiaro che occorre allora superare pregiudizi e paure radicate nella mentalità corrente e, contemporaneamente operare per il coordinamento delle legislazioni europee sul piano degli scambi come su altri,non ultimo quello fiscale.
L’aver citato come fenomeno invece da arginare quello degli smembramenti di collezioni, induce ad evocare ora un altro fronte drammatico per l’attività di tutela, che coinvolge in prima istanza l’aspetto vincolistico, ma che non potrà non rifluire, come in parte è già accaduto, nel mercato antiquario e nei casi presentati agli Uffici Esportazione, quello degli arredi dei locali storici.
Un fronte drammatico particolarmente sentito a livello torinese per le vicende recenti, oggetto anche di campagne di stampa. Se insegne, devantures, vetrine, mobili a muro, boiseries possono comunque costituire una categoria di beni “infissi per destinazione” e per ciò stesso ricadenti sotto le normative più generali dell’articolo 11 del Codice, gli arredi in quanto tali costituiscono facile terreno di scontro – e di comprensibile conflittualità – particolarmente là dove gli interessi sono intrecciati tra i proprietari dell’immobile e gli esercenti. Se da un lato non si può pensare ad una applicazione indifferenziata del regime vincolistico (ed in tal senso la collaborazione avviata con l’amministrazione regionale che ha promosso il censimento dei locali storici in previsione di una legge comprensiva di agevolazioni finanziarie e la collaborazione con l’amministrazione comunale torinese anch’essa sensibile al problema) non si può neppure pensare di non lottare per la sopravvivenza di un patrimonio, magari con impieghi di destinazione diversi ma compatibili, pena la perdita di una identità della collettività, travolta da nuovi looks globalizzanti delle grandi catene commerciali.
Ma torniamo agli Uffici Esportazione per concludere su questo fronte con un’ultima considerazione dedicata invece alle importazioni. A parte l’evidente assurdità di sottoporre a tassazioni anche elevate l’ingresso in Italia di beni culturali, va ricordato che gli uffici operano nella maggior parte dei casi su richiesta delle Agenzie delle Dogane ed in base a normative di tipo fiscale.
Confesso di non aver avuto il tempo materiale per esaminare analiticamente il pur breve Decreto Legge n. 35 del 14 marzo scorso uscito sulla Gazzetta Ufficiale del 16 ed in vigore dal 17 che, rimandando ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio da emanarsi entro i successivi trenta giorni, affronta all’art. 1 l’aspetto del sistema doganale, della lotta alla contraffazione e del sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo. Si dovrà, come le trattative in atto da tempo tra i diversi Ministeri coinvolti avevano indicato, affrontare il riassetto delle procedure di sdoganamento in presenza di amministrazioni concorrenti con l’auspicabile snellimento di taluni adempimenti (che comportano spesso impegni non irrilevanti per le Soprintendenze con scarsa utilità per tutti e perdite di tempo per gli importatori), fermi restando l’esplicita conferma ed il richiamo a quanto disciplinato dal Codice Urbani presenti nell’articolo citato.
E in questa sede assume particolare rilievo l’art. 3 dello stesso recentissimo Decreto, concernente la Semplificazione amministrativa che aggiorna l’articolo 19 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 sostituendolo con un testo di snellimento che però anch’esso precisa le peculiarità in ambito di tutela del patrimonio culturale.
Ma veniamo ad esaminare alcuni aspetti più strettamente connessi con il regime delle opere sottoposte a vincolo.
Vorrei sorvolare sull’annosa diatriba circa l’aspetto “vessatorio” che ovviamente non condivido e che, fortunatamente, comincia a non essere condiviso anche da sempre più larghe fette dell’esercito dei proprietari collezionisti in una crescita di matura consapevolezza del significato complesso di “bene culturale”. Ed è altresì certo che, pur in presenza di una attività condotta dalle Soprintendenze in assoluta onestà intellettuale, esistono margini di discrezionalità nell’applicare valutazioni incrociando tutti i possibili elementi di giudizio “accertati” ed “accertabili”. Né intendo soffermarmi sugli aspetti procedurali introdotti dal Codice, indubbiamente di snellimento ma ad oggi ancora passibili di qualche “intoppo” nell’assestamento operativo a seguito della riorganizzazione del Ministero.
 
 
Se troppo scarse sono ancora quelle auspicate agevolazioni (innanzi tutto sul piano fiscale pure ribadite con chiarezza dal Codice sia per quanto riguarda le spese sostenute per restauri che per quanto riguarda l’utilizzo di beni culturali in sostituzione totale o parziale delle imposte, ma il timore è che poi, come avvenuto in passato, altri settori dell’Amministrazione come quello Finanziario svuotino nei fatti tali possibilità) per i proprietari, spesso – nel caso di proprietà immobiliari – in difficoltà o talora allettati da impossibili sogni speculativi, non si può non valutare come significativa la procedura di acquisizione per prelazione al patrimonio pubblico ora attuabile anche con il concorso degli enti locali.
Grazie a tale procedura, per la quale si invoca più attenzione nel definire le disponibilità di finanziamento statale e si auspicherebbero modalità di decentramento di budget che forse ora con le Direzioni Regionali potranno diventare realtà, l’eccezionale servito da tavola in argento con i punzoni degli argentieri torinesi Carlo Balbino e Pietro Borrani, le date 1852-1853 e lo stemma dei Duchi di Genova è stato acquisito dalla Regione Piemonte nel 2000 e la pala eseguita da Macrino d’Alba per il Duomo di Torino, dispersa in età napoleonica, emigrata negli Stati Uniti, da lì rientrata e notificata ha potuto approdare in Galleria Sabauda grazie anche al sostegno della Fondazione CRT che con la formula dell’accollo del debito ha consentito l’operazione nei tempi di legge, con un esempio, come ha definito il Direttore Mario Serio “di una ormai collaudata e sempre auspicata collaborazione tra Stato e Istituzioni private”.
Certo si vorrebbero anche più snelle procedure nell’iter della pratica vincolistica, che obbliga i “Beni Artistici” ad una istruttoria minuziosamente dettagliata nella documentazione, a differenza di quanto in disponibilità degli uffici preposti alla tutela archivistica (e disparità ritornano negli obblighi cui sono tenuti gli operatori del mercato), ma anche questo è tema che richiederebbe ben altra disponibilità di tempo. Basti solo indicare al proposito come la necessità di produrre in prima istanza (e non a procedura ultimata) una esaustiva documentazione fotografica impedisca ogni ragionevole proposta anche quando gli Uffici di tutela sono certi dell’esistenza di un bene rilevante. Una considerazione forse ingenua dal momento che ancora oggi il Soprintendente o un funzionario vengono sospettosamente controllati nel loro accedere in certe dimore private o vengono rigorosamente tenuti entro i confini dei meri spazi espositivi di certi antiquari nel timore che, novelli James Bond, carpiscano materia da vincolo.
Non vorrei essere fraintesa, ho detto “certe dimore” e “certi antiquari”, perché molto nel rapporto reciproco è fortunatamente mutato ed il clima, grazie ad una consuetudine diversa ormai entrata nella prassi, è di ben più rilassata apertura.
Voglio invece soffermarmi, per sottolinearne l’importanza, sull’articolo 44 del Codice che prevede la possibilità di ricevere in comodato da privati proprietari beni culturali mobili, al fine di offrirli alla fruizione della collettività, qualora si tratti di beni di rilevanza o che rappresentino significative integrazioni delle pubbliche collezioni, consentendo al proprietario di beneficiare di “ogni misura necessaria ai fini della conservazione e del restauro”. Si tratta quindi – se le Soprintendenze sapranno farsi tramite di questo aspetto normativo e se il Ministero riuscirà a sortire dall’attuale impasse nello stanziamento di fondi destinati ai restauri nel bilancio ordinario – di un importante passo nell’intesa con la sfera del privato all’insegna dell’incremento della fruizione pubblica, della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale italiano, di cui un’ampia quanto sommersa e preziosa parte è costituita proprio dalle opere dichiarate di importante interesse storico artistico.
Se il tempo a mia disposizione non è inesorabilmente scaduto vorrei ancora dedicare alcuni minuti a considerare i rapporti che intercorrono tra gli uffici di tutela ed il mercato antiquario.
Mi pare innanzi tutto che occorra evidenziare come nel cosiddetto “controllo” del mercato si intrecciano due scopi, quello che potremmo definire “scientifico – patrimoniale” mirato a individuare opere importanti e non ancora conosciute sulle quali istruire, se del caso, una pratica di notifica o una proposta di acquisto e quello  “poliziesco – investigativo” mirato al recupero di opere trafugate o vendute illecitamente e che si trova a fare i conti con il variegato mondo di fiere, mercati, esercizi di diversa intitolazione.
Per il primo aspetto, quello “alto”, ho già avuto modo di esprimere il mio parere, e per il secondo lascio la parola alle forze più in prima linea istituzionalmente, come i Carabinieri del Nucleo Tutela e gli esponenti della Guardia di Finanza.
Ma è forse il caso, parlando del Codice Urbani, di fermarci a ragionare sul fatto che per un lungo periodo della storia della tutela in Italia si è riscontrata una carenza legislativa sul fronte del mercato, colmata solo nel 1975  con l’articolo 10 della Legge n. 44. Troppe sarebbero le riflessioni da fare, ma certo le vicende successive hanno molto ingarbugliato gli aspetti dei controlli sugli illeciti con quelli dell’esigenza di garantire l’acquirente sulla bontà dell’acquisto, con quelli delle esigenze “conoscitive” tout-court, producendo esiti altalenanti sulla tenuta dei registri nel loro riferimento al Testo Unico di Pubblica Sicurezza.
Oggi il Codice all’articolo 63 precisa gli adempimenti cui è tenuto l’antiquario (sostanzialmente l’obbligo di rilasciare la dichiarazione di inizio d’attività e quello della tenuta del registro) chiarendone le procedure in un’ottica di semplificazione e di trasparenza. Un aspetto è ancora in sospeso, demandato ad un decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro dell’Interno, che riguarda la definizione delle soglie di valore oltre le quali un oggetto debba ritenersi di particolare rilevanza e debba quindi essere registrato con più dettagliata attenzione (e magari corredato di fotografia ci viene da dire). Il dibattito sulle soglie di valore nel “certificare” l’eccellenza e su quali garanzie e griglie di riferimento i valori verranno attribuiti alle opere ci porterebbe lontano, ma il Codice comunque chiarisce un aspetto in passato assai controverso, quello dell’obbligo di annotare tutte le transazioni.
Le ispezioni di Soprintendenza, introdotte come semestrali dal Testo Unico 490/99, vengono lasciate come “periodiche” e senza scadenziari prefissati ed al proposito sarebbe ora di chiarire come esse non possano configurarsi come mera verifica della tenuta del registro, cosa che altri sanno indubbiamente far meglio di noi, ma dovrebbero invece entrare nel merito degli oggetti, con alcuni esami diretti in un clima di costruttiva collaborazione e lungi da tentazioni meramente repressive che sarebbero nefaste.  
Ma per concludere, anche il miglior sistema ispettivo, e più in generale l’attività dedicata al mondo del mercato antiquario (o più in generale l’attività di tutela), rischiano peraltro di rimanere una mirabile intenzione ideale se le strutture di personale delle Soprintendenze, da sempre contraddistinte da un’altissima professionalità, continuano a permanere nel gravissimo disagio di carenza che oggi, purtroppo, le ferisce nel profondo.

Carla Enrica Spantigati

Soprintendente per il Patrimonio

Storico Artistico ed Etnoantropologico del Piemonte