INTERVENTO

del

Colonnello pil.t.ST Patrizio VEZZOLI

 

Torino, lunedì 21 marzo, ore 15, Palazzo Reale, Salone degli Svizzeri,

«Il Codice Urbani e la circolazione dei beni culturali»

 

 

Il ruolo della Guardia di Finanza nel settore che oggi ci occupa è particolarmente sentito in termini di responsabile consapevolezza circa i rilevanti  impegni da assumere per assicurare, unitamente alle Sovrintendenze per i beni artistici e culturali, agli enti pubblici competenti in materia e ad Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato, una adeguata risposta alle importanti esigenze di tutela dei beni culturali.

 

Due  sono le linee direttrici lungo le quali si sviluppa la funzione di tutela della Guardia di Finanza in materia:

 

Ø     da un canto, infatti, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, il Corpo opera un complesso di attività volte a prevenire ed a contrastare l'opera di illecita ricerca archeologica e l’impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato (artt.175 e 176 C.U.), l’illecita esportazione di beni (174 C.U.) di particolare rilevanza storica, artistica o archeologica e la contraffazione di opere d’arte (art.178 C.U.). In tal senso i risultati dell’anno operativo da poco conclusosi sono evidenza della dimensione di tale impegno quali-quantitativo profuso dai Reparti territoriali e aero-navali e dall’apposito Gruppo specializzato, con competenza nazionale, incardinato nel Nucleo Regionale di Polizia Tributaria Lazio (anno 2004: soggetti denunziati 197; sequestri: monete 518; quadri, disegni e sculture 167; vasellame 7.438; oggetti antichi 8.870);

 

Ø     dall’altro, nell’esercizio di funzioni di polizia finanziaria, la Guardia di Finanza provvede, sul fronte fiscale ai controlli ispettivi nei confronti degli operatori commerciali di settore (operando contestualmente accertamenti di Pubblica Sicurezza) ed al riscontro del rispetto delle norme in materia di agevolazioni tributarie per la tutela e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

 

La generalizzata competenza nel settore della polizia economico-finanziaria, ribadita anche da ultimo con la legge di riordino dei compiti del Corpo, il decreto legislativo 68/2001, determina per l’Istituzione un approccio globale ai fenomeni illeciti, atteso che la Guardia di Finanza è dotata di poteri ispettivi che non trovano riscontro in alcun altro Organismo statale e che sono perfettamente funzionali a garantire una seria attività di tutela dell’immenso patrimonio culturale dello Stato.

Indubbiamente il sinergico concorrere di entrambe le dette funzioni determina un beneficio in termini sia di preservazione del patrimonio culturale nazionale che di regolare crescita e sviluppo del mercato dell’arte, bene di interesse nazionale ed il cui presidio e la necessaria promozione in termini anche di trasparente funzionamento non può che realizzarsi, in un’ottica di auspicata ottimalità, attraverso una forte collaborazione di quanti nel settore operano scontando la concorrenza sleale, sotto ogni profilo, di operatori  non corretti.

 

Ho accennato, a proposito dell’esercizio delle funzioni di polizia finanziaria, di natura tributaria, che tale operato si svolge su due binari: il primo relativo alle verifiche ed alle ispezioni fiscali a carico dei soggetti economici di settore, dall’altro nei confronti dei fruitori di agevolazioni fiscali.

 

In merito agli operatori commerciali e relativamente alle novità introdotte dal decreto legislativo 42/2004 (d’ora in poi Codice URBANI), occorre osservare che il testo normativo ha innovato, migliorativamente,  la disposizione concernente il commercio di beni culturali.

 

Al riguardo il testo normativo in parola dedica nel Capo IV, intitolato alla circolazione in ambito nazionale (da intendersi non solo come circolazione fisica ma anche come trasmissione giuridica di titoli di proprietà od altro), una particolare disciplina, in parte diversa rispetto a quella prevista in passato.

 

In particolare, l’analisi della costruzione e del portato della norma  di cui all’articolo 63, inserito nella Sezione III dedicata al “Commercio”, e titolata  “Obbligo di denuncia dell’attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell’acquisto di documenti”, porta ad osservare da un canto l’intervenuto progresso formulatorio, con significative conseguenze pratiche, rispetto all’analoga previsione contemplata  nell’articolo 62 del previgente Testo Unico,  dall’altro fornisce l’occasione per affrontare, in seno all’argomento della circolazione dei beni culturali, la interessante e dibattuta questione circa l’ambito di operatività del Codice URBANI.

 

Tale ultima riflessione offrirà l’occasione anche per svolgere una rapida ricognizione circa la regolamentazione della circolazione dei beni culturali in ambito internazionale con particolare riferimento alle esportazioni al di fuori dell’Unione Europea ed in ordine alla restituzione dei medesimi.

 

Procediamo per gradi.

 

Il comma primo dell’articolo 63 statuisce che “L’autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla regione copia della dichiarazione medesima, presentata da chi esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell’Allegato A del presente decreto legislativo”.

 

Orbene, occorre rilevare innanzitutto l’inversione dell’obbligo dell’inoltro al Soprintendente ed alla Regione della dichiarazione prevista dall’articolo 126 del T.U.L.P.S. rispetto a quanto previgentemente disposto in linea, sicuramente, da un lato con l’esigenza di rendere sempre meno gravosi gli adempimenti burocratici a carico degli operatori commerciali (in ossequio alla previsione generale della normativa sulla trasparenza amministrativa, la legge 241 del 1990 che stabilisce tra l’altro l’esonero dalla riproducibilità del medesimo documento a più Amministrazioni quando già detenuto da una di esse) e dall’altro dall’interesse pubblico che la licenza in questione effettivamente arrivi agli Organi destinatari per l’esercizio delle delicate funzioni di controllo dei beni culturali.

 

Del resto la innovativa procedura consente anche, dato il doveroso raccordo tra Autorità, per il soddisfacimento dell’obbligo anzidetto, l’ulteriore sviluppo di sinergie di controllo.

 

In aggiunta, si sottolinea l’assenza di misure sanzionatorie per il caso di violazione all’obbligo in cenno  nel precedente articolo 62, a fronte, invece, di almeno paventabili rischi significativi per il pubblico ufficiale che non provvede al dovere recentemente introdotto e ora descritto.

 

Peraltro, il comma in trattazione, rispetto all’omologo previgente, determina puntualmente il campo di operatività della norma alle ipotesi di commercio  delle “cose” rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell’Allegato A del Codice URBANI.

 

Precedentemente era stabilito che il commercio di beni elencati nell'allegato A dovesse dare luogo all’avvio dell’obbligo in parola.

 

Il che poteva far giustamente pensare che l’obbligo riguardasse le “cose” di cui alla lettera A dell’Allegato A, connotate però dal valore di cui alla lettera B. Infatti era ed è stabilito che  “I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati da questo Testo Unico soltanto se il loro valore e' pari o superiore ai valori indicati alla lettera B”.

 

Ritornerò su questo aspetto più oltre quanto tratterò del dibattito sull’ambito di operatività del Codice URBANI.

 

Il comma secondo dell’articolo 63 dispone che “Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime”.

La formulazione di tale norma è sostanzialmente simile a quella previdente, con la differenza che anche in questo caso, con il riferimento indiretto alle “cose” di cui alla lettera A dell’Allegato A, si contribuisce a chiarire meglio, rispetto al passato, l’ambito di azione della disposizione contenuta nella norma in esame.

La disposizione in tema contempla gli obblighi discendenti dall’articolo 128 del T.U.L.P.S., ed ora, anziché prevedere come accadeva con il secondo comma dell’articolo 62 il rimando all’obbligo di  descrizione  delle caratteristiche dei beni acquistati o venduti secondo le modalita' stabilite dal Regolamento (evidentemente, ma implicitamente, quello di attuazione del T.U.L.P.S.) è prevista esplicitamente la descrizione delle cose acquistate e vendute. Anzi, il successivo secondo periodo introduce una novità, ovverosia “Con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell’interno sono definiti i limiti di valore al di sopra dei quali è obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni commerciali”.

Ciò, ritengo per consentire una ancor più puntuale opportunità di individuazione di “cose” che potrebbero essere destinatarie di particolare tutela.

Tale interpretazione potrebbe essere sostenuta alla luce del fatto che è scomparsa la previsione che voleva che il registro fosse esibito, a richiesta, ai funzionari del Ministero e della Regione, per evitare, verosimilmente l’operare di un’incombenza poco funzionale alle ragioni per le quali era stato introdotto il disposto.

Ora, la verifica del soprintendente, prevista dal terzo comma, inanzitutto non è più stabilita doversi realizzare con ispezioni periodiche e soprattutto  a cadenza almeno semestrale, in ordine alla regolare tenuta del registro e sulla fedelta' delle annotazioni in esso contenute, ma è diretta all’osservanza delle prescrizioni di particolareggiata descrizione di quegli oggetti sui quali è opportuno che operi il presidio del Tutore dei beni culturali in veste propria e non quale concorrente dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Anche la libertà delle ispezioni che tuttavia debbono essere periodiche lascia intendere un approccio diverso rispetto al passato superando, nella formulazione normativa, una previsione forse eccessivamente burocratica delle funzioni di vigilanza.

Passiamo, ora, a trattare il tema, solo cennato nella norma  rassegnata, ovverosia quello inerente la interessante e rilevante questione dell’ambito di operatività del Codice URBANI.

 

Si premette che le norme contenute nella parte del testo dedicato al tema che oggi ci occupa, ovvero quello della circolazione dei beni culturali, contribuiscono esse stesse,  in modo chiaro, a delineare il contesto applicativo delle  previsioni del d.lgs. 42/2004.

E’ stato osservato in alcuni dibattiti che avendo il Codice URBANI riportato integralmente, così come il previgente codice, la tabella A di cui sia alla Direttiva comunitaria 93/7/CEE del 15 marzo 1993 (restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro) ed al Regolamento CEE 3911/92 del 9 dicembre 1992 (procedure di esportazione dei beni culturali) lo stesso Codice non può che dispiegare la sua azione disciplinatrice che sulle categorie di beni colà elencati.

Con una conseguenza, ovverosia che l’allegato A, disponendo che i beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 della lettera A sono tali se il relativo valore e' pari o superiore a quello  indicato alla lettera B dello stesso Allegato, determina, secondo taluni, che il recepimento della detta Tabella nel Codice definisce automaticamente la sfera d’azione del medesimo.

In particolare  i beni oggetto di specifica disciplina sarebbero quelli di cui alla lettera A dell’Allegato A ma solo se caratterizzati dal valore di cui alla lettera B.

La costruzione logico-giuridica con la quale si è sostenuto di delimitare l’ambito applicativo del Codice ai beni di cui alla tabella A (alla sola tabella A!) risiede nel collegare le fonti normative nazionale e comunitarie in un rapporto gerarchico.

Il che è corretto, ovviamente, poiché il Regolamento comunitario è atto obbligatorio e direttamente applicabile nell’ordinamento interno; tuttavia tale percorso è corretto nella misura in cui le norme “raffrontate” trattano i medesimi aspetti della stessa materia.

Invero, così non è, nel senso che il Regolamento non rappresenta l’approdo normativo comunitario sulla regolamentazione dei beni culturali in generale.

Esso tratta di un particolarissimo aspetto della circolazione dei beni culturali: quello della esportazione al di fuori del territorio dell’Unione.

Ed invero, sullo stesso particolare e circoscritto tema, la norma del Codice, l’articolo 74 “Esportazione dei beni culturali dal territorio dell’Unione europea” fa giustamente ossequio alle puntuali disposizioni del Regolamento3911/92 alle quali si “inchina” riproducendone fedelmente il contenuto.

Ed ecco, allora, che è corretto, nel caso delle procedure di esportazione dei beni culturali fuori dal territorio dell’Unione europea che la normativa italiana si riferisca alla categoria dei beni convenzionalmente definiti culturali secondo la costruzione della tabella A.

Il Regolamento in materia di esportazione ha “solo” voluto aggiungere alla protezione nazionale, diversa per ogni Paese membro, una protezione comune ai confini esterni della U.E.. La fonte normativa comunitaria è la risultante della riconosciuta  necessità, ai fini del completamento del mercato interno, di adottare una normativa per gli scambi con i Paesi terzi che assicurasse  la protezione dei beni culturali.

La volontà di lasciare impregiudicate le opzioni più restrittive in materia che ogni Paese può assumere si  rinviene nei consideranda del Regolamento ove si riscontra che:

     “…alla luce delle conclusioni del Consiglio del 19 novembre 1990, sembra necessario prendere misure in particolare per garantire che le esportazioni di beni culturali siano sottoposte a controlli uniformi alle frontiere esterne della Comunità”;

     “…l'allegato del presente Regolamento ha lo scopo di definire le categorie di beni culturali che devono formare oggetto di particolare protezione negli scambi con i Paesi terzi, senza pregiudicare la definizione, da parte degli Stati membri, dei beni da considerare patrimonio nazionale ai sensi dell'articolo 36 del trattato”;

così come nell’articolo 1 ove è statuito che “Fatti salvi i poteri degli Stati membri ai sensi dell'articolo 36 del trattato, per "beni culturali" s'intendono, ai fini del presente regolamento, i beni elencati nell'allegato”.

In aggiunta, si osserva che la protezione offerta dall’U.E. con il Regolamento rappresenta lo sforzo di armonizzare i trattamenti doganali (autorizzazione all’uscita più o meno rigida o liberale a seconda del Paese di esportazione attraverso il quale il bene culturale esce) e la necessità di allineare le diverse legislazioni (definenti i beni culturali in modo disomogeneo) su un livello di accettabile convergenza che oltre a consentire un’armonizzazione procedurale delle esportazioni prevedesse, anche, una sollecitazione alla sensibilità dei Paesi meno attenti alla tutela ed alla valorizzazione dei beni culturali.

Il Regolamento 3911 è anche  la sintesi dello sforzo di far accettare a Paesi meno attenti al fenomeno dei beni culturali una disciplina di salvaguardia dei medesimi allorquando gli stessi, in occasione dell’esportazione extra U.E. rischiano di uscire irrimediabilmente dalla “disponibilità” o meglio dal patrimonio del Paese di origine.

In tal senso ha un significato fissare per determinati beni anche un valore oltre il quale si presume che  debba essere attivata, anche dal Paese meno sensibile, una particolare attenzione quale quella che nasce e si sviluppa necessariamente attraverso l’obbligatorio percorso amministrativo funzionale al rilascio della licenza di esportazione. L’obbligo comunitario, generando l’attenzione sulla doverosità di avviare una procedura (l’esportazione, per la quale il Paese di origine deve avviare un processo amministrativo di valutazione) sollecita l’attenzione sul bene.

Fermo restando che ogni Paese, al di là della misura minima di protezione su indicata e definita anche attraverso l’impiego di un criterio di valore per taluni beni può prevedere una disciplina più rigorosa, ad esempio stabilendo che i beni da esportare siano accompagnati da una licenza a prescindere dal valore (come nel caso previsto dall’articolo 65 del Codice URBANI).

In tal direzione si osservi che il Regolamento all’articolo 2, comma 4  prevede che “Fatte salve le disposizioni del presente articolo, l'esportazione diretta dal territorio doganale della Comunità di beni del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico, che non rientrano nella definizione di beni culturali ai sensi del presente regolamento, è soggetta alla normativa nazionale dello Stato membro di esportazione”.

La Direttiva 93/7 fornisce un ulteriore contributo di chiarificazione agli aspetti in trattazione atteso che sottolinea che anche la fissazione di valori per determinati beni rappresenta l’esigenza, in seno al fine di  facilitare la cooperazione in materia di restituzione, di “limitarne il campo d’applicazione ad oggetti appartenenti a categorie comuni di beni culturali”, fermo restando “che, ai sensi e nei limiti dell’articolo 36 del Trattato, dopo il 1992 gli Stati membri manterranno il diritto di definire il proprio patrimonio nazionale e di prendere le misure necessarie per garantirne la protezione all’interno delle frontiere interne”.

Ribadiscono il concetto in affermazione gli ulteriori consideranda della Direttiva:

Ø     “… pertanto, l’allegato della presente Direttiva non ha lo scopo di definire i beni facenti parte del patrimonio nazionale ai sensi dell’articolo 36 del Trattato, ma unicamente di definire talune categorie di beni suscettibili di essere classificati come tali e di formare oggetto, a tale titolo, di un procedimento di restituzione ai sensi della presente Direttiva;

Ø     …la presente Direttiva dovrebbe riguardare anche i beni culturali che sono classificati come beni del patrimonio nazionale e che fanno parte integrante delle collezioni pubbliche o degli inventari delle istituzioni ecclesiastiche, ma che non rientrano in queste categorie comuni;

Ø     …la procedura istituita dalla presente Direttiva costituisce un primo passo verso la cooperazione tra Stati membri in questo settore, nell’ambito del mercato interno; che l’obiettivo è costituito dal riconoscimento reciproco delle legislazioni nazionali in materia”.

L’articolo 14 ribadisce che “Ciascuno Stato membro può estendere l’obbligo della restituzione a categorie di beni culturali non comprese nell’allegato”!

Del resto, la strutturazione del Codice è tale per cui sotto il termine Allegato A è espressamente richiamato, tra parentesi, “Previsto dagli artt. 63, comma 1, 74, comma 1 e 75, comma 3, lettera a” cioè in materia di “Obbligo di denuncia dell'attivita' commerciale e di tenuta del registro”, “Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea” e  “Restituzione”.

Ciò a confermare che l’ambito di operatività della tabella A è funzionale non a definire ausiliariamente  in termini di costruzione normativa il contesto operativo entro il quale dispiegano i loro effetti i dettami regolamentari di cui al Codice (a ciò provvedono gli articoli 10 e 11), bensì a svolgere la funzione di sostegno per il portato di talune specifiche norme aventi ad oggetto materie di speculare trattamento nella Direttiva e nel Regolamento che impiegano la Tabella A come strumento di circoscrizione dell’ambito operativo.

Si osserva, in aggiunta, che nessuna fonte normativa potrebbe arrogarsi il ruolo di definire aprioristicamente le caratteristiche di cui deve essere connotato un bene per essere culturale secondo il Paese di localizzazione, poiché ogni Paese ha il diritto a rivendicare la propria sovranità indiscutibile in materia di definizione del proprio patrimonio storico culturale ed a registrare, consequenzialmente, il relativo regime di tutela e valorizzazione.

Tale concetto è ribadito da Regolamento e Direttiva, anche attraverso il richiamo all’articolo 36 del Trattato.  

Inoltre, basta fare cenno alla Convenzione UNIDROIT sul rientro internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, ratificata con legge 213 del 1990, nella quale, all’articolo 2, è stabilito che “…ai sensi della presente convenzione sono considerati come beni culturali i beni che, a titolo religioso o profano, sono importanti per l’archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura l’arte o la scienza in particolare quelli che appartengono ad una delle categorie enumerate nell’annesso alla presente convenzione”.

Quindi, per quanto sopra sinteticamente rappresentato, è coerente che l’articolo 65 in materia di “Uscita definitiva” sottoponga, al terzo comma, ad autorizzazione (attestato di libera circolazione) non i beni come definiti dall’Allegato A ma una categoria assai più ampia e definita da:

Ø     cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni;

 

Ø     degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;

 

Ø     dei beni rientranti nelle categorie di cui all’articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano.

 

(Non è soggetta ad autorizzazione l’uscita delle cose di cui all’articolo 11, comma 1, lettera d). L’interessato ha tuttavia l’onere di comprovare al competente ufficio di esportazione che le cose da trasferire all’estero sono opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale).

 

Ciò perché lo Stato non può pregiudicarsi la possibilità di esercitare quella delicatissima ed importante funzione di tutela del proprio patrimonio culturale che l’articolo 3 del Codice vuole sia volta “…sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione”.

 

Quindi, è corretto che l’articolo 63 del Codice imponga l’obbligo di invio alle Autorità colà indicate della dichiarazione presentata “…da chi esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell’Allegato A del presente decreto legislativo” senza fare riferimento ai valori di cui alla lettera B, poiché, diversamente,  ciò avrebbe significato la sottrazione alle funzioni di intercettamento di beni potenzialmente di interesse culturale su cui la sovrintendenza deve esercitare le funzioni di tutela intese anche nel senso su indicato.

Passando ad altro tema, si osserva l’introduzione, nel Codice, di una norma di particolare interesse che rimanda al tema dei rapporti tra fisco e beni culturali.

Si intende fare riferimento all’articolo 120 intitolato alla “Sponsorizzazione di beni culturali”.

Il testo della norma stabilisce che:

 “1. E' sponsorizzazione di beni culturali ogni forma di contributo in beni o servizi da parte di soggetti privati alla progettazione o all'attuazione di iniziative del Ministero, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, ovvero di soggetti privati, nel campo della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività dei soggetti medesimi.

2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione.

3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonche' le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce”.

La norma, in sostanza, sottolineando la natura di spesa pubblicitaria o di propaganda consistente nella contribuzione in beni o servizi in contratti di sponsorizzazione culturale rimanda ai benefici fiscali connessi all’operazione e consistenti nella deducibilità degli oneri in modo integrale.

Invero, si parla molto di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali anche in termini di una registrata rinnovata sensibilità dei cittadini verso le esigenze di conservazione del patrimonio monumentale nazionale nonché di un diffuso interesse del mondo imprenditoriale verso forme di intervento a sostegno di iniziative culturali a fini di promozione dell’immagine “sociale”dell’azienda.

Anche lo strumento fiscale può, in questo senso, rappresentare un elemento strategico di fondamentale importanza, al fine di soddisfare l’interesse pubblico alla tutela ed alla valorizzazione dei beni culturali.

La normativa tributaria prevede misure volte ad agevolare i titolari di beni vincolati, nonché ad incentivare donazioni e sovvenzioni a favore di iniziative nel settore culturale.

La legge-madre in materia di benefici fiscali per i beni culturali è rappresentata dalla legge 512 del 1982, intitolata per l’appunto, “Regime fiscale per i beni di rilevante interesse culturale” la quale ha introdotto nelle singole leggi d’imposta specifiche agevolazioni per i beni suddetti.

Successivamente altre disposizioni hanno ampliato le fattispecie considerate dalle leggi d’imposta, in particolare la legge 342 del 2000 che ha consentito la deduzione integrale dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali effettuate a favore di progetti culturali, dando l’avvio al così detto mecenatismo culturale.

In verità, come è riconosciuto da più parti, ciò che manca nel nostro Paese non è tanto la previsione di norme tributarie di favore nel settore della cultura; piuttosto, appare carente la conoscenza delle norme stesse.

Per effetto dell’intervenuta abrogazione del T.U. 490 del 1999 che ha  abrogato le leggi 1089 e 1497 del 1939, alle quali la normativa tributaria faceva riferimento, i richiami contenuti nelle disposizioni fiscali devono ora intendersi fatti alle corrispondenti norme del Codice URBANI.

Passiamo, ora, alla rassegna delle più significative agevolazioni fiscali per i beni e le attività culturali.

Sponsorizzazioni culturali.

 

L'Amministrazione Finanziaria ha individuato i caratteri distintivi delle spese di pubblicità e propaganda, da un lato, e delle spese di rappresen­tanza, dall'altro, nel fatto che le prime sono conseguenti alla stipula di un contratto sinallagmatico tra due parti, la cui causa va individuata, di regola, nell'obbligo di una di esse di pubblicizzare e/o propagandare il prodotto, il marchio, i servizi, o, comunque, l’attività produttiva dell'altra la quale, a sua volta, si impegna a una prestazione in denaro o in natura quale corrispettivo della prestazione ricevuta; le spese di rappresen­tanza hanno, invece, come caratteristica precipua la gratuità, vale a dire la mancanza di un corrispettivo o di una specifica controprestazione da parte dei destinatari (Ris. n. 148 del 17 settembre 1998).

 

Quanto alla finalità delle due categorie di spese, si è osservato che le spese di rappresentanza sono sostenute per offrire al pubblico un'imma­gine positiva dell'azienda, mentre con le spese di pubblicità si porta a conoscenza della generalità dei consumatori l'offerta del prodotto, stimo­lando la formazione e l’intensificazione della domanda (Ris. Agenzia delle Entrate n. 137 dell'8 settembre 2000).

 

Tale criterio distintivo, secondo l'Agenzia delle Entrate avrebbe, tuttavia, una "validità solo tendenziale, in quanto sempre più la pubblicità stessa si incentra sull'impresa più che sul prodotto in quanto tale. E, in ogni caso, il fine è di incrementare, direttamente o indirettamente, i ricavi e l'attività propria."

 

Assumono, in tal senso, rilevanza le nuove tecniche pubblicitarie rivolte non tanto a reclamizzare il prodotto in quanto tale, quanto a far si che l’impresa venga percepita come un elemento indispensabile allo sviluppo della comunità socio-politica in cui è inserita. Trattasi del cosiddetto "cause related marketing", che mira a "valorizzare un marchio o nel lan­ciare un prodotto destinando risorse predeterminate o percentuali di ricavi al restauro di un'opera d'arte o al finanziamento di una struttura pubblica o ancora nell'abbinare il proprio marchio a un'iniziativa di soli­darietà sociale o ad un progetto di interesse collettivo" (Ris. n. 137/E citata).

 

Ne deriva, a detta dell'Amministrazione Finanziaria, che tra i criteri per poter distinguere tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza "si rivela sempre meno efficace quello incentrato sul collegamento diretto tra pubblicità del prodotto e ricavo, dal momento che, come visto, il pro­dotto ha cessato di essere l’unico obiettivo della pubblicità stessa, per cedere il posto ad altre strategie commerciali legate all'immagine sociale di un'azienda".

 

La puntale e dettagliata formulazione dell’articolo 120 del Codice Urbani, non lascia spazio a dubbi interpretativi circa la natura di “pubblicità” della sponsorizzazione culturale con le conseguenti vantaggiose conseguenze fiscali.

 

Ai fini fiscali, quindi, le spese di sponsorizzazione sono riconducibili nell’ambito delle spese di pubblicità e propaganda, con la precisazione che le spese di pubblicità e propaganda vere e proprie (informare la generalità dei consumatori, allo scopo di stimolare la formazione e l’intensificazione della domanda), sono deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute, oppure in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi, mentre quelle di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell’esercizio in cui sono sostenute e nei quattro successivi.

 

Caratteristica del contratto di sponsorizzazione è, come detto, la previ­sione di prestazioni corrispettive (sinallagma).

 

A tale proposito, può, osservarsi che, se è vero che in talune fat­tispecie il carattere sinallagmatico appare sfumato, occorre anche tener conto dell'interpretazione evolutiva della categoria delle spese di pubbli­cità, nella quale si collocano anche quelle nuove tecniche pubblicitarie dirette a propagandare l'immagine "sociale" dell'azienda.

 

E’ significa­tivo, al riguardo, che la stessa Amministrazione finanziaria includa espres­samente nelle spese di pubblicità quelle che valorizzano un marchio o un prodotto mediante la destinazione di risorse, ad esempio, "al restauro di un'opera d'arte" o ad altre iniziative di interesse collettivo (cfr. Ris. n. 137/E dell'8 settembre 2000, citata).

 

Va, altresì, precisato che il D.M. 3 ottobre 2002, in materia di erogazioni liberali per progetti culturali, disciplinate dall'art. 100, lett. m, del T.U.I.R., ha stabilito che sono considerate erogazioni liberali anche le elargizioni di denaro per le quali il beneficiario formula pubblico ringra­ziamento al soggetto erogante. Si è posto, in tal modo, un nuovo impor­tante "paletto" per delimitare meglio il confine tra sponsorizzazioni, erogazioni liberali e spese di rappresentanza.

 

Erogazioni liberali (c.d. “mecenatismo”).

 

L'art. 3 della legge  2 agosto 1982, n. 512 ha introdotto nella disciplina dell'IRPEF ora IRE e in quella dell'IRPEG ora IRES una disposizione diretta a riconoscere rispettivamente la detraibilità e la deducibilità dal reddito delle erogazioni liberali in denaro, effettuate a determinati enti pubblici e privati, a sostegno di interventi sui beni cultu­rali e di manifestazioni culturali.

 

Tali erogazioni, se effettuate da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, operano in termini di detrazioni d'imposta (nella misura originaria del 27 per cento, passato poi al 22 e infine al 19 per cento) ai sensi dell'art. 15 lett. h del D.P.R. n. 917 del 1986; medesima sorte hanno subito le erogazioni effettuate da enti non commerciali o da società ed enti commerciali non residenti, nonché gli enti non commerciali non residenti.

 

Se sostenute nell'esercizio dell'impresa, tali erogazioni costituiscono oneri di utilità sociale integralmente deducibili dal reddito d'impresa in base all'art. 100 lett. f, del D.P.R. n. 917/86.

 

A norma dell'art. 15  lett. h, del T.U. delle imposte sui redditi, dall'IRE lorda si detrae un importo pari al 19 per cento - se gli oneri non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo - le erogazioni liberali in denaro a favore di:

 

Ø     Stato, regioni, enti locali territoriali;

 

Ø     enti o istituzioni pubbliche;

 

Ø     comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali;

 

Ø     fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di docu­mentazione di rilevante valore culturale e artistico, o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione;

 

effettuate per:

 

Ø     l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indi­cate nell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 ora Codice Urbani;

 

Ø     l’organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali.

 

Le attività di studio, ricerca e documentazione devono essere di rilevante valore culturale e artistico ed in tal senso il relativo apprezzamento è riservato al Ministero dei beni e delle attività culturali.

 

Le mostre e le esposizioni alla cui organizzazione sono destinate le eroga­zioni, devono riguardare i beni culturali indicati nel codice Urbani e devono presentare un rilevante interesse scientifico-cul­turale dichiarato dal Ministero ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali.

 

Per l’applicazione del beneficio, è necessario che le iniziative culturali siano autorizzate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, previa acquisizione del parere del comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

 

L'ente che riceve l’erogazione deve rilasciare all'erogante una ricevuta attestante l'ammontare dell'erogazione ricevuta, il fine per il quale è stata effettuata, l’autorizzazione del Ministero, se richiesta (Min. Finanze - Dir. Regionale delle Entrate della Lombardia, Nota n. 130448 del 1994).

 

La disposizione dell'art. 15 lett. h prevede che erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato o delle regioni o degli enti locali terri­toriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività cultu­rali previste per l’anno successivo.

 

La legge 8 ottobre 1997, n. 352 ha introdotto, nel corpo dell'art. 15 del T.U. delle imposte sui redditi, la nuova lettera h-bis), a norma della quale è riconosciuta una detrazione ai fini IRE nella misura del 19 per cento del costo specifico o, in mancanza, del valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita con­venzione, ai soggetti e per le attività dei cui sopra.

 

L'art. 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342 ha introdotto nell'art. 100 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TU. delle imposte sui redditi) un'agevolazione fiscale diretta a incentivare le erogazioni liberali per la realizzazione di iniziative di interesse culturale.

 

La nuova lettera m del c. 2 del citato art.100  prevede, infatti, la deducibilità, quali oneri di utilità sociale, delle "erogazioni liberali in denaro ( e non del valore di beni come nel caso delle persone fisiche non imprenditori) in favore dello Stato, degli enti locali territoriali, di enti o istitu­zioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei Beni culturali".

 

La norma in esame dispone che il Ministro per i Beni e le Attività Culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri defi­niti dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; defini­sce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle erogazioni; comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento al Centro informa­tivo del Dipartimento delle Entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e l’ammontare delle erogazioni liberali da esse effettuate.

 

Nel caso che in un dato anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza.

 

Possono usufruire della deduzione, senza limiti, dal reddito imponibile i soggetti titolari di reddito d'impresa, vale a dire imprese individuali, società, enti commerciali, enti non commerciali con reddito d'impresa.

 

Restano, quindi, esclusi persone fisiche non imprenditori ed enti non commerciali che non siano titolari anche di reddito d'impresa.

 

La deduzione riguarda le somme in denaro corrisposte da detti soggetti con atto di liberalità a favore di soggetti operanti nei settori dei beni cul­turali.

 

L'erogazione non può consistere nella fornitura di beni o servizi, pena l'indeducibilità ai sensi della normativa in esame.

 

A seguito delle modifiche apportate dal decreto del 3 ottobre 2002, pos­sono essere destinatari delle erogazioni liberali in questione, a condi­zione che:

 

Ø     non perseguano fini di lucro;

 

Ø     i1 proprio atto costitutivo o statuto preveda lo svolgimento di compiti istituzionali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo e

 

Ø     vi sia effettivo svolgimento di corrispondente attività di realizzazione di programmi culturali negli stessi settori;

 

Stato, Regioni ed Enti Locali;le persone giuridiche, costituite o partecipate dallo Stato o dalle Regioni o dagli Enti Locali; gli enti pubblici o persone giuridiche private costituite mediante leggi nazionali o leggi regionali;le persone giuridiche private che sono titolari o gestori di musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche o raccolte di altri beni culturali o universalità di beni mobili comunque soggetti ai vincoli… funzionalmente organizzati ed aperti al pubblico per almeno cinque giorni alla settimana con orario continuato o predeterminato.

L'art. 3 del decreto conferma che per "finalità" e "attività" inerenti ai beni culturali si intendono tutte le attività di tutela, conservazione, pro­mozione, gestione e valorizzazione dei beni e attività culturali.

La Circ. n. 107/E dell'Agenzia delle Entrate del 31 dicembre 2001 - emanata congiuntamente al Ministero per i Beni e le Attività Culturali (n. 141/2001) - ha precisato che è opportuno che le erogazioni liberali siano effettuate mediante sistemi di pagamento che consentano lo svolgimento di ade­guati controlli, quali ad esempio conti correnti bancari, postali, vaglia postali, assegni non trasferibili intestati all'ente destinatario dei versa­menti.

 

Nel documento di versamento e nella ricevuta rilasciata da parte dell'ente beneficiario deve essere esplicitamente indicata la causale, con il preciso riferimento all'art. 100, c. 2, lettera m  del T.U.I.R. oppure all'art. 38 della legge  n. 342 del 2000.

 

I soggetti che effettuano le erogazioni in argomento sono tenuti a pre­sentare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento,

 

Ø     al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Segretariato Generale - Servizio e al Sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate del Ministro delle finanze,

 

una comunicazione indicante:

 

Ø     l'ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta;

 

Ø     le proprie complete generalità, comprensive dei dati fiscali;

 

Ø     i soggetti beneficiari.

 

II Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15 marzo 2002 ha stabi­lito che i soggetti eroganti sono tenuti, entro il 31 gennaio dell'anno suc­cessivo a quello di riferimento, a comunicare, per via telematica, al Sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate le proprie generalità, com­prensive dei dati fiscali, i dati relativi all'ammontare delle erogazioni effet­tuate nel periodo d'imposta e i dati relativi ai soggetti beneficiari dell'erogazione. A tal fine l’allegato A al Provvedimento in esame stabili­sce le modalità tecniche di trasmissione del flusso di comunicazione dati.

 

I soggetti che beneficiano delle erogazioni liberali sono tenuti a comu­nicare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Segretariato Gene­rale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento:

 

Ø     l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute;

 

Ø     le generalità complete del soggetto erogatore;

 

Ø     le finalità o attività per le quali le stesse sono state elargite ovvero la riferibilità delle predette erogazioni ai loro compiti istituzionali.

 

Non sono stabilite limitazioni all'importo deducibile; pertanto, la dedu­zione è consentita per l’intero ammontare delle erogazioni effettuate.

 

Tuttavia, la norma prevede che “Nel caso che in un dato anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata e determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero versano all’entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza”.

 

Detto obbligo di versamento sorge qualora l’ammontare complessivo delle erogazioni liberali in denaro superi la somma annualmente complessivamente compatibile con lo stanziamento fissato (all’avvio della norma circa 270 miliardi o nel 2001).

 

L’importo pro-capite da versare viene determinato dal Ministero attraverso il meccanismo della percentuale di eccedenza (si calcola, dapprima, l’eccedenza complessivamente erogata pari alla differenza tra il totale delle somme ricevute dai soggetti beneficiari e la somma compatibile; viene poi determinata la percentuale di eccedenza corrispondente al rapporto tra la suddetta differenza ed il totale complessivo delle erogazioni. La percentuale ottenuta applicata alle somme ricevute da ciascun beneficiario determinerà l’importo eccedente su cui applicare l’aliquota del 37 per cento.

 

Nota dolente, le erogazioni liberali sono indeducibili ai fini IRAP.

I  benefici fiscali previsti per gli immobili  di interesse storico-artistico.

Tratteremo ora delle principali agevolazioni fiscali che riguardano gli immobili di interesse storico-artistico (sulla cui “circolazione” il codice URBANI detta precise disposizioni), con particolare riguardo alla determinazione del reddito ed alle opere di manutenzione, protezione o restauro.

 

Per effetto dell’avvenuta revisione generale delle tariffe d’estimo degli immobili urbani, la determinazione del reddito degli immobili vincolati è disciplinata dall’art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo il quale: ”In ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico…è determinato mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato”.

 

Il particolare regime fiscale in esame è riservato agli immobili il cui interesse storico o artistico sia stato riconosciuto dal formale provvedimento di vincolo.

 

In merito alla classificazione catastale degli immobili di interesse storico o artistico, la giurisprudenza ha affrontato il problema del classamento di un edificio vincolato comprendente più unità adibite a varia destinazione. Nel caso di specie, il proprietario chiedeva la classificazione unitaria dell’intera costruzione in categoria A/9 (“Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici”), mentre l’Ufficio Tecnico Erariale, avendo accertato la destinazione abitativa di alcune unità e una diversa destinazione (uffici, negozi, locali di deposito) di altre, aveva attribuito la categoria A/9 solo a una parte dell’edificio.

 

La Cassazione ha osservato che la categoria A/9 si caratterizza per la natura intrinseca della costruzione, indipendentemente dalla sua destinazione. La classificazione in tale categoria rappresenta una sorta di equa compensazione per i vincoli e gli obblighi imposti per legge ai proprietari di beni di interesse culturale oggetto di notifica ad opera dell’Amministrazione ai sensi della legge 1089 del 1939.

 

Sarebbe arbitrario, secondo la sentenza della Cassazione, ritenere che la categoria A/9 sia attribuibile solo a castelli e palazzi interamente adibiti ad abitazione ovvero soltanto a quelle porzioni di essi che abbiano tale destinazione. Ne deriva che “detta categoria deve essere attribuita a ciascuna unità immobiliare, in cui l’edificio si trovi catastalmente diviso, quale che sia la destinazione che essa abbia e la natura del reddito ricavatone”.

 

L’applicazione dell’art. 11, secondo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non dà luogo a contrasti interpretativi in caso di utilizzo diretto dell’immobile da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale.

 

Divergenze interpretative sussistono, invece, in merito alla tassazione del reddito prodotto dal bene vincolato nell’ipotesi in cui lo stesso sia concesso in locazione.

 

L’Amministrazione Finanziaria ha da sempre affermato che, in caso di locazione di immobili vincolati, valgono le ordinarie regole di determinazione del reddito, che prevedono il confronto tra canone di locazione, ridotto nella misura consentita, e rendita catastale.

 

La Cassazione, con costante giurisprudenza ha sostenuto il contrario.

 

La locuzione “in ogni caso” esprime, a detta della Suprema Corte, l’intento del legislatore di sottoporre quei particolari fabbricati all’unico criterio della rendita catastale, con il beneficio della scelta della tariffa inferiore nella zona, a prescindere dall’ammontare dell’eventuale reddito locativo.

 

Sulla questione relativa alla tassazione degli immobili storici locati si è pronunciata la Corte Costituzionale con sentenza 346 del 28 novembre 2003 dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, c. 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, con Ordinanza dell’11 novembre 2002, emessa il 14 ottobre 2002.

 

La Commissione, in particolare, aveva sollevato il dubbio di costituzionalità della norma citata “per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui, come interpretato dalla Cassazione  l’imponibile, ai fini della tassazione delle imposte dirette, è sempre determinato con riferimento alla più bassa delle tariffe d’estimo della zona, a prescindere che il bene sia locato ad un canone superiore.” Secondo i giudici torinesi, tale interpretazione giurisprudenziale avrebbe comportato un’identica base imponibile sia quando l’immobile è utilizzato direttamente dal proprietario sia quando lo stesso è dato in locazione con  violazione di principi costituzionali di uguaglianza e di capacità contributiva.

 

La Corte Costituzionale si è nuovamente pronunciata con sentenza del 3 febbraio 2005 nella quale è stato riaffermato il principio che la tassazione degli immobili storico-artistici locati sulla base della minore delle tariffe d’estimo deve avvenire sia per gli immobili ad uso abitativo che per quelli ad uso diverso.

 

In tal senso l’Agenzia delle Entrate con circolare del 14 marzo 2005 ha recepito le decisioni della Consulta ma ha limitato il “beneficio” al caso di locazioni ad uso abitativo.

I benefici fiscali previsti per gli immobili  adibiti ad uso culturale.

Non concorrono nella determinazione del reddito delle persone fisiche e di quelle giuridiche, ai sensi dell’art. 5-bis del Dpr 29 settembre 1973, n. 601, introdotto dalla legge 512 del 1982,  i redditi catastali:

Ø     degli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell’immobile;

 

Ø     dei terreni, parchi e giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di pubblico interesse.

 

Per poter fruire dell’agevolazione è necessario che gli interessati denuncino la mancanza di reddito all’Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio tale circostanza.

 

Per quanto attiene alla prima fattispecie (esenzione dal reddito imponi­bile degli immobili adibiti a musei, biblioteche, archivi, cineteche, eme­roteche), si ritiene che l’elencazione contenuta nella norma non sia tassativa, ma meramente esemplificativa.

 

Possono, quindi, usufruire del beneficio gli immobili aventi destinazione ad un uso culturale assimila­bile a quelli espressamente previsti, comprendendo ogni genere di colle­zione o raccolta di beni di interesse culturale.

 

Non e’ richiesto che la raccolta o collezione rivesta un interesse artistico o storico particolarmente importante. Pertanto, l’esenzione compete a pre­scindere dalla rilevanza del valore storico-artistico del museo e indipendentemente dall'imposizione o meno del vincolo ai sensi della normativa sui beni culturali. L'immobile deve essere "totalmente" adibito a sede di musei e attività assimilate.

 

L'esenzione compete a prescindere dalla natura del soggetto titolare del museo o della collezione: Stato, enti pubblici (territoriali e non), persone fisiche o giuridiche private, fondazioni, istituzioni anche se prive di perso­nalità giuridica.

 

Si ha decadenza dalle agevolazioni, ferma restando ogni altra sanzione applicabile, per:

 

Ø     mutamento della destinazione dell'immobile senza la preventiva auto­rizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali;

 

Ø     mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati. L'Amministrazione per i beni culturali da immediata comunicazione agli Uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevo­lazioni.

Spese di manutenzione, protezione o restauro.

 

L'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512 ha introdotto nella disciplina delle imposte dirette una specifica disposizione che consente la deducibilità dal reddito delle spese sostenute dai soggetti obbligati alla manuten­zione, protezione o restauro dei beni vincolati.

 

Per effetto della legge  27 luglio 1994, n. 473, la deduzione di tali spese, se effettuate da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, da enti non commerciali o da società ed enti commerciali non residenti, nonché da enti non commerciali non residenti, è stata trasformata in "detrazione d'imposta" del 19 per cento.

 

Nell'ambito del reddito d'impresa, invece, permane la previsione della integrale deducibilità dal reddito di tali spese, le quali costituiscono oneri di utilità sociale.

 

Sono detraibili dall'IRPEF lorda per un importo pari al 19 per cento - se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito com­plessivo - "le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della L. 1° giugno 1939, n. 1089, e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1049, nella misura effettiva­mente rimasta a carico."

 

Per i soggetti tassati in base al reddito d’impresa si prevede la deducibilità integrale delle spese di protezione, manuten­zione e restauro dei beni vincolati.

 

In definitiva, per le spese di protezione, manutenzione e restauro soste­nute sui beni vincolati di interesse storico-artistico, si applicano i seguenti regimi:

 

·        se sostenute da persone fisiche non titolari di reddito d'impresa o per immobili vincolati non relativi all'impresa, la spese sono detraibili dall'IRPEF nella misura del 19 per cento, per la parte effettivamente rimasta a carico, nell'anno di sostenimento;

·        se sostenute da enti non commerciali o da società ed enti commerciali non residenti, nonché da enti non commerciali non residenti sono egualmente detraibili dall'imposta;;

·        se sostenute da soggetti titolari di reddito d'impresa per immobili appartenenti al patrimonio dell'impresa ma che non hanno la natura di beni strumentali nè di beni-merce, le spese sono deducibili integral­mente dal reddito IRPEF o IRPEG nell'esercizio di sostenimento, quali oneri di utilità sociale;

·         se sostenute da soggetti titolari di reddito d'impresa su immobili stru­mentali o su beni-merce, le spese sono deducibili dal reddito d'impresa secondo le ordinarie regole di determinazione del reddito d'impresa nell'esercizio di competenza.

La detrazione è limitata alle spese effettivamente rimaste a carico del contribuente, al netto, quindi, di eventuali contributi pubblici (si fa evi­dentemente riferimento alla facoltà dello Stato, prevista dal T.U. beni culturali e ambientali, di sostenere in tutto o in parte le spese di cui si tratta).

 

Deve trattarsi di spese necessarie alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate.

 

La necessità delle spese può derivare:

 

Ø     dalla legge o

Ø     da apposito provvedimento amministrativo.

 

La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente Sovrin­tendenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, previo accerta­mento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente Ufficio del Territorio.

 

La norma fiscale richiede, quindi, due condizioni:

 

Ø     la certificazione della necessità delle spese;

 

Ø     la certificazione di congruità delle stesse.

 

La detrazione in questione è cumulabile con quella del 41/36 per cento per le spese di ristrutturazione prevista dall'art. 1 della legge 449/97, ma in tal caso la detrazione è  ridotta at 50 per cento.