| Intervento della Dott.ssa Maria Grazia
Ghiazza Le soprintendenze presso le Amministrazioni regionali si occupano di quelli che il Testo unico (d.lgs. 490/99) definiva “beni librari”. Dei beni librari fanno parte opere come i libri a stampa e le incisioni, entrambe realizzate con tecniche che consentono la riproduzione in più esemplari. Il problema è particolarmente rilevante per i libri, che, nel loro insieme, assommano a milioni e milioni di unità. La domanda che tutti ci poniamo è banale. Come si può delimitare il campo? Come si può individuare ciò che ha particolare o eccezionale interesse culturale, in questa moltitudine di cose, e quindi come lo si può tutelare adeguatamente, soprattutto in casi particolari? In un passato ormai lontano furono posti limiti precisi: per esempio, secondo il regolamento del 1913 erano soggetti ai controlli in esportazione i manoscritti e i libri che non fossero posteriori all’anno 1550, oltre alle opere in data successiva purché notificate. Per i libri a stampa era considerata particolarmente rara, e quindi da notificare, un’opera che fosse nota in meno di 9 o 11 esemplari (non ho ritrovato la fonte esatta, ma mi pare di ricordare). Tali criteri restrittivi, tuttavia, scomparvero all’entrata in vigore della legge 1089, per quanto essa privilegiasse ancora le “opere d’arte” rispetto alle “cose di interesse storico” , e poi, attorno agli anni Settanta furono travolti dall’affermarsi del concetto di “bene culturale”, in cui il valore storico è importante quanto quello estetico. Per di più, il progredire degli studi di bibliologia rivela per esempio quanto siano diffuse le varianti, soprattutto, ma non solo, nel caso dei libri detti “antichi”. La variante sembra addirittura imporsi come regola, mentre l’esemplare ideale cui ci si riferisce per la descrizione bibliografica è sempre più relegato appunto al mondo delle idee. Dunque, il campo di applicazione delle norme si è esteso moltissimo con il passare degli anni, mentre il sistema delle autorizzazioni e dei controlli non è molto cambiato dal 1939 ad oggi. Nel caso, per esempio, dell’uscita dal territorio nazionale il fatto di dover controllare - almeno in teoria – tutti i libri di interesse culturale, che abbiano più di cinquant’anni e non siano di autore vivente, è molto oneroso sia per i cittadini che per i funzionari di soprintendenza. Per queste ragioni è indispensabile definire criteri e procedure che guidino cittadini e funzionari, antiquari e soprintendenze ad individuare gli esemplari particolarmente importanti da notificare, quelli importanti (senza altra qualificazione) da acquisire al patrimonio pubblico comperandoli, se possibile, e tutti gli altri, la cui circolazione può rimanere libera. Non penso che servano tanto le soglie di valore, perché sarebbero oggetto di molte discussioni e contestazioni e varierebbero a seconda dell’andamento del mercato. Non si può fare ricorso neppure ai limiti cronologici, per le ragioni già esposte. Il numero degli esemplari noti fornisce un’indicazione sulla rarità dell’opera tutta da verificare, come si è visto parlando di varianti. Temo, insomma, che sia molto difficile stabilire criteri rigidi, da applicare meccanicamente. Tuttavia gli strumenti di cui avvalersi per definire l’importanza di un’opera sono migliorati molto nel corso degli anni. Penso in particolare ai cataloghi di libri in formato elettronico (dunque facilmente accessibili) soprattutto se le descrizioni sono dettagliate, come in SBN (Sistema Bibliotecario Nazionale). Altrettanto utili sono iniziative come l’aggiornamento dell’IGI (Indice Generale degli Incunaboli posseduti dalle biblioteche italiane) e il censimento delle edizioni italiane del XVI secolo: anche se le schede catalografiche in questi casi sono molto brevi, forniscono preziose indicazioni sulla rarità e soprattutto sulla collocazione dell’opera. La bibliografia relativa a fondi librari, opere, collezionisti, stampatori ed altri temi analoghi – la cui conoscenza è indispensabile, come sempre è stato anche in passato – è ormai molto ricca. Sono preziose inoltre le collaborazioni e le occasioni di confronto tra funzionari di soprintendenza, studiosi, collezionisti e antiquari. Per esempio, nell’assumere una decisione a proposito di un’opera in esportazione oppure in merito ad una notifica, un funzionario di soprintendenza può acquisire informazioni utilissime al di fuori del proprio ufficio, alle quali ben difficilmente potrebbe accedere tramite le sole ricerche bibliografiche. Ricordo che uno dei repertori più importanti sulle edizioni del XVI secolo, Le cinquecentine piemontesi di Marina Bersano Begey e Giuseppe Dondi, furono frutto anche della collaborazione tra la soprintendente Bersano, appunto, e il conte Bocca, collezionista e mecenate. Tutti questi problemi sono molto noti e di antica data. Si profila, come ho detto, qualche possibilità di affrontarli e tentare di risolverli meglio di quanto non sia stato fatto in passato. Per esempio, a proposito dei criteri in base ai quali notificare le opere, e dunque anche vietarne l’esportazione, il Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome nel 2002 ha elaborato delle proposte, che si trovano nelle note tecniche per l’esercizio della tutela dei beni librari, che sono riferite all’applicazione del Testo Unico del 1999. Quelle note davano indicazioni di procedure, oltre che di criteri. Ora se ne preparerà una nuova versione, che rifletta le novità introdotte dal Codice a proposito della verifica, delle alienazioni, del commercio... e che recepisca l’organizzazione più razionale e precisa di intere sezioni, come quella relativa all’uscita dal territorio nazionale, dove è stabilito un divieto generale di esportazione non in astratto, ma riferito alle tipologie di beni che il Codice all’articolo 10 definisce “culturali”; è introdotto finalmente l’attestato di circolazione temporanea; sono apportate utili modifiche all’istituto dell’acquisto coattivo, come la possibilità di ritirare l’opera da parte del proprietario prima che gli sia notificato il provvedimento di acquisto. Tuttavia ci si limiterà a definire le procedure da seguire secondo uno schema minimo, essenziale, accessibile tramite un sito internet dedicato alla tutela dei beni librari, schema che ciascuna Regione potrà adeguare alle proprie esigenze specifiche. Per i criteri cui attenersi, invece, sembrerebbe opportuno cogliere l’occasione offerta dal Codice, che per esempio, a proposito dell’attestato di libera circolazione, stabilisce quanto segue: “nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell’attestato… gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo” (art. 68, comma 4). Vorremmo dunque adottare criteri discussi con il Ministero e almeno in parte comuni a tutte le tipologie di beni. Infine, credo che si potrebbe approfittare del buon clima di collaborazione tra Stato e Regioni per confrontare e coordinare le leggi proprie dei diversi settori e per far sì che i differenti ambiti dell’Amministrazione pubblica curino meglio le relazioni reciproche. Mi riferisco in particolare al caso delle norme e degli uffici doganali. Nella tabella relativa alla “tariffa doganale d’uso integrata”, che si trova in linea nel sito dell’Agenzia delle Dogane, nella scheda relativa al capitolo 97 (Oggetti d’arte, da collezione o di antichità) si dice che “il carattere di opere d’arte [di incisioni, stampe e litografie originali, corrispondenti alla voce 9702] viene riconosciuto dall’Ufficio di esportazione del Ministero per i Beni e le Attività culturali”, “ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490”. Ricordo che la tutela di incisioni e stampe è attribuita alle Regioni dal 1972. Per i libri rari e di pregio, inoltre, a differenza delle opere d’arte, non esiste una voce doganale specifica. Non sono riuscita a capire se questi rientrano ancora nella categoria 9706, che comprende gli “oggetti di antichità aventi più di cento anni di età” e, in caso affermativo, se il loro riconoscimento avviene senza ricorrere ad uffici esterni all’Agenzia delle Dogane. Per non citare che un ultimo problema, temo che gli uffici di esportazione delle Regioni (quelle che ne hanno uno, ovviamente) non siano nell’elenco degli uffici di esportazione comunicato alla Comunità europea. Insomma, c’è un po’ di confusione. I problemi di coordinamento tra le istituzioni, comunque, non sono i più difficili da risolvere, almeno in teoria. Forse sarebbe il momento, piuttosto, di affrontare un dibattito culturale serio, con equilibrio e moderazione, sulle caratteristiche dei libri da difendere a tutti i costi, sulla diversa entità e severità dei controlli a seconda dell’importanza dell’opera e dell’esemplare, sulla formazione degli addetti ai lavori, a cominciare proprio dagli antiquari e dai funzionari di soprintendenza. Per questi ultimi la protezione del patrimonio bibliografico non può non essere oggetto di scelte discrezionali, anzi, lo è quotidianamente: dunque la loro preparazione professionale – come l’adeguatezza degli uffici - riveste un “eccezionale interesse”. In un dibattito del genere, naturalmente l’apporto di tutti quelli che esercitano seriamente il proprio ruolo, difendono i propri interessi legittimi e rispettano il ruolo altrui è non solo benvenuto, ma indispensabile. Mariagrazia Ghiazza Torino, 21 marzo 2005
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